Rapporto di lavoro

Aias e premio individuale di presenza


02 Luglio 2024 


editorialdi

Per i lavoratori del settore Aias, prevede, per luglio, il pagamento del premio individuale di presenza.

Premio individuale di presenza

Il CCNL 7 settembre 2022 si applica agli Enti del Terzo Settore e agli altri Enti denominati Associazione Italiana Assistenza Spastici ( o con l'acronimo AIAS) che operano in ambito socio - sanitario - assistenziale - educativo - associazionistico, alle Fondazioni ed ai consorzi costituiti o partecipati da Sezioni AIAS e/o alle associazioni o ad altre persone giuridiche che lo recepiscono. Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina il trattamento economico e normativo che deve essere applicato al personale dipendente. Nello specifico, è previsto che  al dipendente che nel periodo compreso tra il primo luglio ed il trenta giugno dell’anno successivo effettua 258 giornate di lavoro compete un premio annuo lordo di euro 500,00.

Per ogni giorno di mancata presenza detto premio è ridotto in ragione di euro 16,00 giornaliere.

Per ogni giorno di presenza oltre le 258 giornate annue e fino a 269 il premio sarà incrementato nella misura di euro 16,00 giornaliere.

Il premio sarà erogato in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno.

Ai fini del computo delle presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative settimanali.

Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno si considerano come godute.

Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di assenza per: permessi straordinari retribuiti a carico dell’Aias, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’Inail.

Per i dipendenti assunti successivamente all’1 luglio e per quelli cessati tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo, il numero di giornate di presenza ed il corrispondente premio verrà erogato in proporzione al periodo di lavoro.

Per i dipendenti con orario di lavoro parziale orizzontale il premio sarà proporzionato alle ore di lavoro annuali; per il lavoro parziale verticale il premio sarà proporzionato alle giornate di lavoro nel periodo di riferimento.

Il primo periodo di calcolo del premio nella misura suddetta decorre dall’1.7.2022.

In sede locale ciascun datore di lavoro potrà adottare misure più elevate del premio in relazione a specifici obiettivi che coinvolgano anche parte dei dipendenti, nel limite massimo individuale di euro 1.000,00 per le categorie A, B, C e di euro 1.100,00 per le categorie D, E, F con riferimento al premio base di 258 giorni di lavoro.