Interventi di riqualificazione energetica: corretta imputazione delle spese al periodo d'imposta
Con la risposta a interpello 20 giugno 2024, n. 137, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di pagamento con bonifico bancario la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato l'ordine di pagamento alla banca.
La fattispecie
Nella specie, l’istante, proprietaria di un'unità immobiliare facente parte di un condominio minimo senza amministratore, dichiara che l'assemblea condominiale ha deliberato l'effettuazione di un intervento di riqualificazione energetica, incaricando un condomino a gestire i contratti di appalto, ad effettuare i pagamenti ed ogni altro adempimento connesso. Dette opere, unitamente ad altri interventi ''trainati'', consentono di raggiungere il doppio salto di classe energetica richiesto per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art 119 del D.L. n. 34/2020 (''Superbonus''). La Cila superbonus è stata presentata in data 25 novembre 2022. .
Inoltre, l’istante fa presente che:
- le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica sono state pagate mediante bonifici bancari e che alcuni pagamenti sono stati disposti tramite home banking nei giorni di sabato 30 dicembre 2023;
- le contabili bancarie riportano come data di inserimento' la data del 30 dicembre 2023, come data di esecuzione il 2 gennaio 2024 e data valuta il 3 gennaio 2024.
Pertanto, per la fruizione del beneficio del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, l’istante chiede chiarimenti circa il corretto periodo di imputazione della spesa e, in particolare, se detta spesa debba considerarsi sostenuta nel 2023 oppure nel 2024.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia Entrate richiama innanzitutto la prassi già emanata su alcune questioni interpretative relative al Superbonus e ricostruisce l’evoluzione della disciplina compiuta, in particolare, con il D.L. n. 176/2022 (c.d. decreto Aiuti-quater), e poi con l’art. 1, comma 894, della legge n. 197/2022:
- il primo ha stabilito che il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni;
- il secondo ha previsto i casi in cui anche per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus continua a spettare nella misura del 110%.
Ciò posto, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese stesse, l’Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che occorre fare riferimento, per persone fisiche, esercenti, professionisti ed enti non commerciali, al criterio per cassa (v. Circolare n. 24/E/2020).
Al riguardo, con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario, ha evidenziato che, nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di ''Telefisco'' del 1° febbraio 2024, è stato affermato che in applicazione del principio di cassa (si ricorda che con il principio di cassa vengono imputate all’interno del bilancio le sole registrazioni che hanno avuto un movimentato di denaro), il momento rilevante ai fini dell'effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista effettua l'ordine di pagamento alla banca.
Pertanto, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca, non rilevando il momento, diverso e successivo, e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente dell'ordinante.
Ora, nel caso in esame, il condomino incaricato ad effettuare i pagamenti ed ogni altro adempimento connesso ha effettuato i pagamenti mediante bonifici bancari che sono stati disposti tramite home banking nei giorni di sabato 30 dicembre 2023. Il bonifico è stato poi eseguito il 2 gennaio 2024.
Nella fattispecie in esame, il bonifico è stato ordinato nel 2023, pertanto l'istante potrà accedere al Superbonus nella misura del 110%, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023.