Rapporto di lavoro

Alimentari (Artigianato - Conflavoro): le novità dell’accr 8 aprile 2024


L’accordo di rinnovo 8 aprile 2024 per il settore Alimentari (Artigianato - Conflavoro) ha apportato importanti novità ad alcuni istituti contrattuali.

Novità

L’8.4.2024, in Roma, presso la sede di Conflavoro P.M.I., sita in Via del Consolato n. 6, tra:

- Conflavoro P.M.I., Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale,

e

- Fesica-Confsal, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale e dal  Vice Segretario Generale,

con l’assistenza della Confsal, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori rappresentata dal Segretario Generale;

si è raggiunto il seguente Accordo integrativo e modificativo del C.C.N.L. 29 marzo 2021.

Le Parti sindacali, con il presente accordo, intervengono sull’istituto del contratto a tempo determinato prevedendo apposita appendice denominata “Accordo sul tempo determinato” al fine di definire le causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 24 D.L. n. 48/2023.

Considerate le caratteristiche specifiche del settore Alimentare e Panificazione, le Parti sindacali in epigrafe, al fine di tutelare l’occupazione del personale e il potere d’acquisto delle risorse umane impiegate - a seguito di ampio dibattito e in accoglimento parziale delle richieste della Fesica Confsal - sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione in due tranches, nonché alla previsione dell’E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) per il settore Alimentare. Tale intervento è volto al rilancio dell’economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore. A tal proposito, si rende necessaria la rideterminazione delle “Tabella allegato A, B e C” e la revisione dell’art. 25.

Riconoscendo l’importanza, nonché l’utilità e la necessità del dialogo tra le Parti stipulanti, vengono altresì rideterminate le ore di permesso retribuito riconosciute alle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all’art. 116, affinché possano operare per le loro funzioni.