Adempimenti & Dichiarazioni

Mediazioni e patrocini a buon fine: in arrivo codici tributo per crediti d’imposta


17 Maggio 2024 


editorialdi

L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione in data 14 maggio 2024 delle Risoluzioni n. 23/E e n. 24/E, ha istituito i codici tributo per fruire in compensazione - mediante modello F24 - dei crediti d’imposta concessi, nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, quando le parti raggiungono l’accordo, e all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

L’agevolazione in parola è stata prevista dagli artt. 20 e 15-octies del D. Lgs. n. 28/2010 e dall’art. 11-octies del D.L. n. 132/2014.

In particolare, il citato articolo 20 riconosce alle parti coinvolte in mediazioni civili o commerciali - che giungono a un accordo - un credito d'imposta commisurato all’indennità corrisposta, fino a un massimo di 600 euro.

Quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti viene riconosciuto un credito d’imposta sull’onorario corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 euro.

Inoltre, è concesso un ulteriore beneficio fiscale, pari al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto dopo la conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a un massimo di 518 euro, e un altro ancora agli organismi di mediazione. In questo caso il credito corrisponde all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio gratuito, fino a un importo massimo annuale di 24mila euro.

Nell’ambito delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, l’art. 15-octies del D. Lgs. n. 28/2010 e l’art. 11-octies del D.L. n. 132/2014,2, stabiliscono che gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, debbano essere stabiliti mediante un decreto del Ministro della giustizia.

Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti di imposta sono state pubblicate le modalità con due decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, datati 1° agosto 2023.

I codici tributo istituiti per fruire dei tax credit sono:

● 7067 - “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”

● 7068 - “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”

● 7069 - “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM - Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

● 7070 - “Credito d’imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

Si ricorda che…

I beneficiari che intendono utilizzare in compensazione i citati crediti di imposta, dovranno farlo tramite modello F24 in forma telematica.  

Inoltre, l’Agenzia delle entrate - in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti - verificherà che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Giustizia e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.