Lavoro

Cassazione: il datore che indica, ma non versa, emolumenti falsi in busta paga non è punibile per truffa o appropriazione indebita


Con la Sentenza n. 41162 pubblicata il 7 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha sollevato dal reato di truffa l’imprenditore che, pur avendo indicato, in busta paga, degli importi a titolo di indennità di malattia e assegni familiari fasulli, non ha provveduto a versarli alla dipendente né ha trattenuto tali somme a conguaglio.

La Corte sottolinea che qualora la somma sia stata in effetti versata al lavoratore direttamente all'Inps ben potrebbe configurarsi altra fattispecie criminosa nei confronti dell'ente previdenziale", ma tale fatto non è stato contestato all'imputato.

L'azione del datore di lavoro costituisce, dunque, un inadempimento contrattuale verso il lavoratore, ma non rientra nel reato di  truffa o di appropriazione indebita ...necessitando quantomeno a tal fine non la semplice contestazione che il datore di lavoro non versi quanto dovuto al lavoratore, bensì la diversa e molto più articolata contestazione del fatto che il datore di lavoro trattenga  le somme indebitamente portate a conguaglio  in relazione a prestazioni di cui si è riconosciuto debitore per conto dell'ente previdenziale e corrispondenti a somme di denaro determinate nel loro ammontare e già fatte configurare come ergoate al lavoratore ( cfr. Cass.sez. II, 15 gennaio 2013, n.18762).