Enti del Terzo Settore

Enti filantropici: importanti chiarimenti ADE


09 Gennaio 2024 


editorialdi

L’Agenzia delle Entrate torna a scrivere in materia di Terzo settore attraverso la risoluzione 21 dicembre 2023 n. 75 intervenendo a proposito degli enti filantropici fornendo due importanti chiarimenti:

 

- il primo, che l’attività di filantropia è certamente da ricondursi tra le attività contenute nell’articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo settore, alla lettera u) e che l'attività di filantropia da essi realizzata mediante l'erogazione di denaro, beni e servizi di investimento, a sostegno di persone svantaggiate oppure di attività di interesse generale, rientra tra le attività di interesse generale;

- il secondo, che i redditi percepiti attraverso la locazione di immobili nono sono considerati commerciali e quindi esenti da Ires.

Con riferimento al primo chiarimento, l’Agenzia dapprima precisa la natura degli enti filantropici ricordando che sono disciplinati al capo III del Codice del Terzo settore agli articoli 37-39 e specificando che l’attività di essi può avere natura

- sia erogativa, con riguardo ai beni e ai servizi;

- sia operativa, con riguardo ai soli servizi.

L’attività erogativa dell’ente di per sé può a sua volta avere natura:

- soggettiva, cioè diretta a sostenere soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, le quali devono chiaramente essere individuate come prescritto dall’art. 38 comma 2 del Codice de Terzo settore. Per identificare i soggetti si fa riferimento a quanto contenuto all’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 460/1997 ossia le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

- oggettiva, cioè diretta a sostenere le attività di interesse generale siano esse poste in essere da Ets, enti senza scopo di lucro, enti pubblici.

Tra le attività poste in essere può essere ricompresa anche l’attività di servizi di investimento quali ad esempio una attività di sottoscrizione di capitali o di prestiti infruttiferi: tali attività devono sottostare alla necessaria condizione che vi sia solo la restituzione del capitale e nessuna altra forma di commissione, provvigione od altro incremento patrimoniale a favore dell’ente filantropico.

Con riferimento al secondo chiarimento, l’Agenzia chiarisce ai sensi dell’art. 84 comma 2 bis che i redditi derivanti da locazione immobiliare percepiti dagli enti filantropici sono esenti da imposta sul reddito (Ires). Perché tale esenzione sia valida è necessario che

- i redditi percepiti siano destinati allo svolgimento di attività non commerciali;

- l’attività di gestione immobiliare dell’ente filantropico non possa essere configurata in alcun modo come attività di impresa.