Fisco

Definizione agevolata avvisi bonari: chiarimenti sui presupposti per usufruire dell’istituto


Con la risposta ad interpello 307/2023 del 27.4.2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in tema di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

In primo luogo, chiarisce che non spetta alcun beneficio al contribuente la cui comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. 

Allo stesso tempo l’Agenzia delle Entrate non riconosce i presupposti per la definizione agevolata, nei casi in cui alla data del 1° gennaio 2023 il contribuente non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione modello 770/2018, relativa all’anno 2017.

Con il caso prospettato l’istante chiedeva se fosse possibile usufruire della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 153 a 159, della L. 197/2022, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, con l'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%. In particolare, l’istante chiariva che aveva presentato istanza di autotutela e pertanto il termine per il pagamento con sanzioni ridotte avrebbe dovuto decorrere dal giorno in cui era stata comunicata la rideterminazione delle somme. Termine successivo al 1° gennaio 2023.

L’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello chiarisce che:

• che la definizione degli avvisi bonari è circoscritta alle sole somme richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

• e che il comma 155, invece, estende la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato alle dichiarazioni riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'art. 3­bis, D. Lgs. n. 462/1997.

Nel caso di specie pertanto non sarebbe applicabile la definizione agevolata in quanto l’anno è il 2017 e il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è iniziato il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata.