Domanda per la definizione delle liti dell’Agenzia delle Entrate. Approvato il modello
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 1° febbraio 2023 n. 30294, ha approvato il modello di domanda necessario per accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Si tratta dell’istituto previsto dalla L. 197/2022 commi 186-205.
La domanda può essere presentata dal 2 febbraio fino al 30 giugno 2023. Per ciascun singolo atto impugnato in giudizio è necessario presentare una singola domanda differente. Entro il medesimo termine deve essere versato l’intero importo previsto per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata.
Come noto la legge di Bilancio 2023 consente ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore e allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi.
Possono essere definite le controversie fiscali attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Compilazione e presentazione della domanda
Entro il 30 giugno 2023 deve essere presentato un a distinta domanda di definizione all’Agenzia delle Entrate per ciascuna controversia tributaria autonoma ossia relativa ad ogni singolo atto impugnato.
Nel modello approvato dall’Agenzia delle Entrate è necessario indicare gli elementi strumentali per l'identificazione del processo tra i quali vi sono i dati del contribuente e dell’Agenzia delle Entrate che sono in giudizio, il valore della lite, il numero di RGR o di RGA etc.
E’ poi necessario compilare la parte relativa alla quantificazione delle somme da versare in cui da una parte deve essere scomputato quanto versato a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del giudizio e dall'altro le parti di atto interessate da giudicato interno o da autotutela che non entrano a far parte della definizione.
Trasmissione
Il modello può essere presentato sia dal contribuente sia da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98.
La trasmissione può avvenire esclusivamente tramite l'applicazione telematica che verrà approvata e messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo PEC dell’Ufficio che è parte nel giudizio.
E’ opportuno che la domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, sia conservata dal contribuente fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia
Versamento
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata entro il 30 giugno 2023, mediante modello F24.
È previsto un versamento rateale ma solo se gli importi da versare superano euro 1.000.
Nel caso in cui non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.