Accise sul carburante utilizzato per la cogenerazione: rinviata la definizione delle nuove aliquote
La Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2013 pubblica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2013 che dispone la proroga al prossimo 31 dicembre del termine entro il quale il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia dovranno rideterminare le aliquote delle accise da scontare sul carburante utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e calore.
L'articolo 3-bis del Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16 ha modificato il regime fiscale da applicare ai combustibili che alimentano unità/impianti di cogenerazione riconoscendo a tutto il combustibile utilizzato dal cogeneratore le aliquote previste per la produzione di energia elettrica.
La Nota prot. 75649/RU del 6 settembre 2011 dell'Agenzia delle Dogane aveva ridefinito le modalità di accertamento, ai fini fiscali, delle quantità di prodotto energetico utilizzato dai cogeneratori per produrre energia elettrica e calore, introducendo un nuovo algoritmo per il calcolo dell’accisa sul combustibile utilizzato dagli impianti di cogenerazione, che teneva conto anche della quota parte di combustibile utilizzato per la "produzione di calore".
Il rinvio della scadenza è dovuto alla necessità di effettuare nuovi ed ulteriori approfondimenti di natura fiscale al fine di garantire la tutela degli interessi erariali.
Fino alla scadenza del nuovo termine si applicheranno le aliquote in vigore ovvero quelle individuate dall'Autorità per l'energia elettrica con Delibera n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12%.