Investimenti sostitutivi: la disciplina dell'iperammortamento
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 532 del 31 ottobre 2002, ha fornito chiarimenti in materia di investimenti sostitutivi collegati all’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento.
Nello specifico viene chiarito che, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi intendono evitare che il beneficio dell'iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa avere l'esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Per tale ragione non può essere esclusa l’eventuale necessità dell’impresa di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in ottica "4.0".
L'iper ammortamento - che costituisce l'evoluzione del c.d. "super ammortamento" è stato introdotto con la Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) ed è poi stato prorogato, inizialmente, dall'art. 1, c. 30, della Legge di bilancio 2018 (L.205/2017)e, successivamente, è stato ulteriormente prorogato, con modificazioni, dall'art. 1, c.da 60 a 65, della Legge di bilancio 2019 (L.145/2018).
L’Agenzia delle Entrate, sul tema degli investimenti sostitutivi ha chiarito - citando anche un precedente documento di prassi, la Circolare n. 8/E/2019 - che il c.d. "recapture", ossia il recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di "cessione a titolo oneroso" o "delocalizzazione" dei beni agevolati non opera nell'ipotesi in cui il bene iper ammortizzabile ceduto venga sostituito, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, c. 35, della Legge di Bilancio 2018, da un altro bene dalle caratteristiche uguali o superiori: in tal caso, infatti, il livello tecnologico raggiunto dall'azienda non si riduce e, quindi, l'agevolazione viene mantenuta.
Ai fini della disciplina dell’iper ammortamento, il c. 35 dell'art. 1 della citata Legge di bilancio 2018 dispone che, in tema di "investimenti sostitutivi", se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'art. 1, c. 11, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232."
Quest'ultimo aspetto dell'interconnessione assume particolare rilievo nel contesto delle agevolazioni 4.0. Su tale punto, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la fruizione dell'iper ammortamento residuo debba essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente tra l'interruzione dell'interconnessione dei Beni Sostituiti e l'avvenuta interconnessione dei Beni Sostitutivi.
Si ricorda che…
Riguardo ai requisiti tecnici, si ricorda che con la circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 sono stati forniti puntuali chiarimenti sulla gestione delle istanze di interpello aventi ad oggetto diverse misure agevolative (tra cui quella in argomento) che presuppongono l'espletamento di preliminari verifiche tecniche in ordine alla sussistenza dei requisiti che consentono di fruire del beneficio.