Art bonus escluso per la fondazione di diritto privato anche se iscritta come Onlus
Manca il presupposto della veste pubblicistica alla Fondazione privata senza scopo di lucro per poter beneficiare dell’Art Bonus.
Così l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello (risposta n. 526 del 26 ottobre 2022) formulato da una Fondazione privata iscritta nel Registro Unico del terzo settore che chiedeva di poter accedere al credito d’imposta, cosiddetto Art Bonus, previsto dall’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con riferimento alle erogazioni liberali effettuate dalla Fondazione per la realizzazione di un teatro destinato a spettacoli dal vivo nella cava dismessa di sua proprietà.
La disciplina normativa sull’art bonus fissa il credito d’imposta suddetto nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Tale credito d'imposta - riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo - è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’art bonus spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Per meglio rispondere alla questione posta alla sua attenzione, l’amministrazione finanziaria ha sentito il parere del Ministero della cultura, il quale, nella sua risposta, ha evidenziato che «l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 prevede che siano ammissibili all'Art-bonus erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelli esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Dunque, in caso di realizzazione di nuove strutture destinate allo spettacolo dal vivo, il riconoscimento del credito di imposta in questione è subordinato alla sussistenza cumulativa di tre presupposti:
- la natura pubblica dell'ente destinatario dell'erogazione liberale;
- l'assenza di scopo di lucro e lo svolgimento esclusivo da parte dell'ente pubblico di attività di spettacolo.
Nel caso in esame, mancava invece il presupposto della veste pubblicistica dell'ente destinatario delle donazioni, trattandosi di una fondazione privata pur costituita in forma di ente del terzo settore.
Concludendo, le erogazioni destinate al finanziamento dei lavori di realizzazione del teatro da insediare nella cava dismessa della Fondazione di diritto privato istante, non sono ammesse all’art bonus.