Lavoratori impatriati: opzione per l’ulteriore quinquennio
Con la Risposta a interpello 3 giugno 2022, n. 321, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’estensione per un ulteriore quinquennio del regime dei lavoratori impatriati.
L’interpello
Nel caso di specie, l'istante, con doppia cittadinanza italiana e serba, ha iniziato a lavorare nel 1999 presso una banca di Belgrado. Dal 4 luglio 2016 è stata distaccata presso una banca in Italia, per svolgere la mansione di “HR Senior Specialist”. A seguito del distacco e con l’intenzione di trasferirsi in Italia, ha presentato, in data 12 luglio 2016, richiesta di permesso di soggiorno e il 10 novembre 2016, di iscrizione all'AIRE.
Scaduto il distacco, l’istante è stata assunta dalla banca italiana con contratto a tempo indeterminato del tutto autonomo rispetto al precedente rapporto di lavoro avviando la nuova attività stabilmente in Italia dal 1° luglio 2018. Il 22 gennaio 2018 ha prestato giuramento presso l’Ambasciata italiana di Belgrado dove aveva anche presentato domanda di cittadinanza (2013), con successiva trascrizione del relativo decreto del Ministro dell'Interno nei registri del Comune di Milano in data 26 giugno 2018.
Dal 2017, e per i cinque anni successivi, ha usufruire del regime dei lavoratori impatriati.
Ciò posto, l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se può esercitare l’opzione per prorogare per altri cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2022, il regime della tassazione agevolata considerato che prima del trasferimento non era iscritta all’AIRE.
La normativa
Sul piano normativo si assume che l'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (decreto Internazionalizzazione) ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati. Tale disposizione è stata oggetto di modifiche ad opera dell'art. 5 del D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita), in vigore dal 1° maggio 2019.
Per effetto della lettura congiunta della disposizione che consente l'esercizio dell'opzione soltanto ai soggetti che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e di quella che preclude tale possibilità a coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019, l'estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 34/2019, risulta di fatto riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato).
Si rileva, inoltre, che l'art. 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) restringe l’area dei potenziali fruitori dell'opzione. Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell'opzione:
- coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;
- i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.
Soluzione delle entrate
Sulla scorta del dato letterale della richiamata disposizione, la risposta all’interpello in esame conferma l’interpretazione per cui sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che non sono stati iscritti all’AIRE, nonché i cittadini extracomunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.
Con riguardo al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ritiene quindi non sussistenti i requisiti di legge in capo alla cittadina serba per esercitare l'opzione di cui all’art. 1, comma 50, della legge n. 178/2020, atteso che nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, non era iscritta all’AIRE in quanto cittadina extracomunitaria in attesa di cittadinanza Italiana. Infatti, come da narrativa, la cittadinanza italiana veniva acquisita nel 2018, successivamente al trasferimento in Italia avvenuto nel 2017.