Finanziamenti a medio/lungo termine corrisposti a soggetti non residenti: ritenuta sugli interessi
Con la risposta a interpello 30 agosto 2021, n. 569, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio lungo termine corrisposti a soggetti non residenti.
La fattispecie
Nel caso di specie l’istante è una società italiana che gestisce un impianto fotovoltaico, ed è finanziata dalla propria controllante diretta lussemburghese (definita “holding intermedia”), a sua volta finanziata da fondi di investimento soggetti a vigilanza in Lussemburgo. Le quote del Fondo sono detenute interamente da un'altra entità lussemburghese, a sua volta proprietaria di due enti pensionistici tedeschi.
Al fine di dotare la società istante dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione e la gestione degli impianti fotovoltaici si è fatto ricorso in parte a versamenti in conto capitale da parte del Fondo ed in parte a finanziamenti a medio-lungo termine fruttiferi di interessi erogati sia dal medesimo Fondo alla Holding intermedia, sia dalla Holding intermedia alla società istante.
Conseguentemente, l’istante chiede se gli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine erogati dal Fondo e dalla Holding intermedia all'istante possano essere esclusi dall'applicazione della ritenuta.
Normativa
Sul piano normativo, l'art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973, prevede che ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea.
Inoltre, sotto il profilo oggettivo l'art. 26, comma 5-bis, richiede che i finanziamenti:
- siano erogati a soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa quali società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia;
- abbiano una durata contrattuale di medio o lungo termine ossia superiore a diciotto mesi.
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta a interpello in oggetto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che in tema di ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio lungo termine, stante l'esplicito riferimento dell'art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973 ai percettori di reddito, non è possibile applicare il regime di esenzione in esso previsto a beneficiari dei redditi (interessi) che non siano anche i diretti percettori degli stessi.
Quindi i finanziamenti per i quali è disapplicata la ritenuta sono solo quelli erogati alle imprese, intendendosi per tali i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa. Pertanto, sono inclusi nell'ambito di applicazione della norma i finanziamenti ricevuti da società ed enti commerciali e imprenditori individuali,residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti.
Gli enti non commerciali, compresi gli OICR e gli altri soggetti non esercenti attività di impresa, rientranti tra i sostituti d'imposta devono continuare ad applicare la ritenuta di cui all'art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 se corrispondono a soggetti non residenti interessi e altri proventi in relazione ai finanziamenti ricevuti.
Ne consegue che stante l'esplicito riferimento dell'art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973 ai percettori di reddito, non è possibile applicare il regime di esenzione in esso previsto a beneficiari dei redditi (interessi) che non siano anche i diretti percettori degli stessi.