Agevolazioni

Agenzie di viaggio: MIBACT e aggiornamento sui contributi a fondo perduto


10 Dicembre 2020 


editorialdi

La Direzione generale turismo del MIBACT ha pubblicato l’Avviso 9 dicembre 2020 rep. 176 con cui ha aggiornato il Decreto n. 87/2020 relativamente ai contributi a fondo perduto da assegnare alle agenzie di viaggio a seguito delle regole di contenimento da Covid -19.


Più in dettaglio, con tale nuovo documento, la Direzione turismo del MIBACT, sulla base dei riscontri ricevuti, delle richieste ritenute ammissibili e della negoziazione intercorsa con la Commissione Europea in materia di aiuti di Stato, ha rivisto i contributi a fondo perduto da attribuire ai singoli beneficiari rispetto agli importi indicati nel decreto del 9 novembre; gli assegnatari e i nuovi contributi sono riportati negli allegati A, B, B-bis e C al nuovo decreto del 9 dicembre e vanno a sostituire gli allegati A, B e C del decreto n. 87/2020.

Il fondo perduto per il sostegno di agenzie di viaggio e tour operator è stato istituito dall’art. 182, comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mentre con il D.M. 12 agosto 2020, il MIBACT ha fornito le disposizioni per dare attuazione a tale misura. Con decreto direttoriale del 15 settembre scorso, rep.35, invece, sono stati pubblicati i termini e le modalità di presentazione delle domande, ai sensi del dm 12 agosto 2020.
Il 9 novembre 2020, la D.G. Turismo aveva pubblicato un primo avviso contenente indicazioni e procedure da seguire per l’assegnazione ed erogazione di contributi a fondo perduto per il ristoro degli operatori delle Agenzie di Viaggio, oggi, a seguito dei riscontri effettuati, della documentazione integrativa richiesta dal MIBACT e inviata dalle imprese assegnatarie e dalle verifiche condotte, il MIBACT ha aggiornato quel documento di assegnazione.


L’Allegato A al documento odierno della D.G. Turismo del Mibact contiene quindi l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio e riporta i relativi importi teoricamente assegnati per la prima tranche di pagamento del contributo.

Per le imprese di cui all’allegato B, il MIBACT rende noto che gli eventuali conguagli, resi necessari dall’esito delle operazioni di valutazione della documentazione integrativa, verranno imputati alla seconda tranche di pagamento, finanziato con incremento di cui all’art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Le imprese che non abbiano trasmesso la documentazione integrativa richiesta, non potranno però ricevere la prima tranche di contributo.

Le imprese di cui all’allegato B-bis al decreto in esame sono anch’esse ammesse a ricevere la prima tranche di contributo, ma verranno sottoposte ad ulteriori verifiche e a richiesta di integrazione conoscitiva; in tal caso, se dalla valutazione della documentazione ricevuta, dovessero rendersi necessarie modifiche al contributo assegnato con la prima tranche, eventuali conguagli verranno imputati alla seconda tranche di pagamento, finanziato con incremento di cui all’art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.


Infine, le imprese di cui all’allegato C al DDGT 09.11.2020, rep. 87, che non abbiano ancora trasmesso riscontro o abbiano omesso di inserire l’importo del contributo art. 25, comma 3 del decreto-legge rilancio, considerato liquidabile o liquidato da parte dell’Agenzia delle entrate a seguito del 09 ottobre 2020, NON potranno ricevere la prima tranche di contributo.


Resta, in ogni caso, salva la facoltà della Direzione Generale Turismo di procedere ad ulteriori valutazioni e verifiche.

Al termine delle ulteriori procedure previste, le risorse ulteriori saranno redistribuite tra i beneficiari, nel rispetto dei criteri disposti dal DM 12 agosto 2020 per la determinazione del contributo e della soglia del contributo teorico spettante.

I contributi verranno riconosciuti nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni (di seguito “Temporary Framework”).


L’importo complessivo dell’aiuto non supera comunque il valore di € 800.000,00 per singolo beneficiario e non può essere concesso ad imprese già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

In deroga a quanto precede, gli aiuti possono però essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese, ai sensi dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Il contributo verrà erogato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il MIBACT comunica che provvederà nei prossimi giorni a rendere specifica informativa circa tale erogazione.