Per il calcolo della TARI si tiene conto della superficie catastale
Un contribuente, tramite interpello, ha richiesto un parere riguardo i corretti criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile ai fini del calcolo della TARI.
La Legge di Stabilità per il 2015 ha espressamente previsto:
- art. 1, comma 647: Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- art. 1, comma 645: Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
Allo stato attuale le disposizioni del citato comma 647 non risultano ancora completamente attuate, in quanto non è stata data attuazione alla legge n. 23/2014 in tema di revisione del catasto e, pertanto, l'Amministrazione finanziaria non ha ancora emanato il Provvedimento previsto proprio dal comma 647.
La Risposta n.306 dell'Agenzia delle Entrate, pertanto, conclude che "all'attualità, per espressa previsione del citato comma 645, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel CTU assoggettabile alla TARI (tassa sui rifiuti) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati".
Si ricorda che...
Nella Legge di Stabilità 2015, al comma 646, è stato però, previsto che "Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138."