Fisco

Regime premiale ISA: in un provvedimento tutte le modalità operative per l'applicazione


Il Dl n. 50/2017 modificato dalla legge n. 96/2017, all'art. 9-bis, comma 11, ha previsto un regime premiale per i contribuenti che applicano gli ISA. Il regime premiale riguarda:

  • l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione per crediti Iva inferiori a 50.000 euro e crediti su imposte dirette e Irap inferiori a 20.000 euro;
  • l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione con la quale viene richiesto un rimborso Iva per un importo inferiore a 50.000 euro;
  • esclusione dalla disciplina delle società di comodo;
  • l'esclusione dall'attività di accertamento di cui art. 39 DPR 600/72 e art. 54 DPR 633/72;
  • l'anticipazione di almeno un anno, in funzione del livello di affidabilità raggiunto, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
  • l'esclusione della determinazione sintetica del reddito (art. 38 DPR 600/73) con la condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Con il Provvedimento n. 126200/2019, l'Agenzia delle Entrate ha individuato gli indici di affidabilità fiscale per il 2018, tenuto conto che "con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità, non risultano correlabili i livelli di affidabilità fiscale" a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della Dichiarazione Iva (termine già scaduto) e della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Si ricorda che gli ISA determinato un risultato con un punteggio che varia da 1 a 10. Le basi per determinare il punteggio 2018 sono state effettuate tenendo conto dei dati dichiarati negli studi di settore relativi all'anno 2017.

Regime premiale con punteggio pari a 8

Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno;
  • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva.

Regime premiale superiore a 8.5

I contribuenti che raggiungono tale risultato sono, inoltre, esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, comma 1, DPR 600/73).

Regime premiale da 9 a 10

Tali soggetti:

  1. dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del Dl n. 138/2011;
  2. dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

La consultazione dei dati da parte degli intermediari

Gli intermediari incaricati dell’invio telematico delle dichiarazioni, se già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate un file contenente

  • l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati;
  • il codice fiscale dei contribuenti

Gli intermediari che non sono in possesso della delega per la consultazione del cassetto fiscale debbono acquisire dal cliente una specifica delega per gli ISA e presentarla, cartacea o telematica, all'Agenzia delle Entrate. Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda il sistema fornirà, nella sezione Ricevute, l'indicazione di eventuali errori nell'acquisizione delle deleghe.

Si ricorda che...

L'Agenzia delle Entrate, con apposito comunicato stampa rende noto che "Per garantire la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018, da oggi (10 maggio 2019) fino al 30 settembre di quest’anno i membri della Commissione degli esperti possono presentare alle Entrate quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione degli Isa. I dubbi e le domande vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando in oggetto la seguente descrizione «Quesito relativo all’applicazione degli Isa al p.i. 2018». L’Agenzia risponderà per posta elettronica normalmente entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito e pubblicherà domande e risposte sul proprio sito, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata agli Isa."