Regime forfetario: la verifica del requisito della prevalenza va effettuata a fine 2019
Continuano da parte dell'Agenzia delle Entrate i chiarimenti in merito all'applicabilità del regime forfetario sulla base delle cause ostative previste dalla legge n. 190/2014, così come modificate dalla legge di bilancio.
La risposta n. 134 risponde ad un interpello sulla causa ostativa per accesso al regime agevolato, legata allo svolgimento dell'attività prevalentemente nei confronti di datore di lavoro o ex datore di lavoro.
La legge di bilancio ha riformulato alcune cause ostative; nel caso in esame il riferimento è all'art 1, comma 57, lettera dbis della Legge 190/2014 che prevede che "non possano avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni".
La Circolare n. 9/2019 ha precisato che la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta.
Qualora un soggetto in possesso dei requisiti per l'accesso naturale al regime forfetario, nell'anno 2019, percepisca compensi da un ex datore di lavoro o un datore di lavoro (o soggetti direttamente o indirettamente collegati) per una percentuale inferiore al 50% del fatturato complessivo, nel 2020 non decadrà dal regime agevolato, fermo restando la verifica degli ulteriori requisiti e cause ostativa).
Nel caso in cui tale percentuale superi il 50% scatterà a partire dal 2020 la causa ostativa di cui comma 57 lettera dbis e, pertanto, il soggetto non potrà più applicare il regime forfetario di cui ha beneficiato nel corso del 2019.