Modalità di certificazione dei crediti: le circolari applicative del MEF
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale a giugno i Decreti Certificazione del MEF relativi ai crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sono di recente emissione le due relative circolari specifiche che contengono le modalità operative di certificazione dei crediti.
In considerazione del riacutizzarsi della crisi negli ultimi mesi, il pacchetto di provvedimenti proposto dal Ministero ha previsto di fornire liquidità alle aziende mediante il supporto del sistema bancario o attraverso compensazioni di crediti e debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Governo ha, così, emanato quattro decreti ministeriali, di cui:
- due decreti ("Decreti Certificazione") riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti rispettivamente delle Amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e uno per le Regioni e enti locali, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Si dà attuazione più efficiente al DL 185/08, così come modificato dalla legge 183/2011 e in ultimo, meno di un mese fa, la legge n. 44 del 26 aprile 2012. Si tratta di due decreti "fotocopia", uno immediatamente operativo (quello che riguarda le amministrazioni centrali), l'altro che necessita del parere della Conferenza Stato-Regioni ma auspicabilmente operativo nel più breve tempo possibile.
- un decreto ("Decreto Compensazioni") riguarda le compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo, in attuazione della legge n. 78 del 2010;
- un decreto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia, che prevede agevolazioni per le imprese creditrici della Pubblica Amministrazione, in attuazione della legge 214/2011 ("Salva Italia").
In merito ai Decreti Certificazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 27 novembre 2012, ha emesso due circolari relative alle modalità di certificazione del credito.
Circolare del 27 novembre 2012, n. 35 (Stato)
La circolare fornisce alcune indicazioni operative per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.
Successivamente all’emanazione del D.M. certificazione, il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all’articolo 13-bis ha introdotto nuovi aspetti rilevanti regolamentati nella presente circolare:
- è stato ridotto a trenta giorni dal momento dell’istanza il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l’amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l’insussistenza o inesigibilità del credito;
- è stato esteso ai fornitori delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali il meccanismo della compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo già vigente per le regioni, gli enti locali e quelli del Servizio Sanitario Nazionale;
- è stata attribuita agli Uffici centrali del bilancio (UCB), con riferimento alle amministrazioni statali centrali e agli enti pubblici nazionali, la competenza per la nomina del Commissario ad acta per il rilascio della certificazione, originariamente affidata alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), che rimangono invece competenti per la nomina con riferimento alle certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche.
L’articolo 1, comma 1, del D.M. certificazione, nel definirne l’ambito di applicazione, fa riferimento ai crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Per quanto attiene all’ambito oggettivo, occorre far riferimento alla natura del credito, così come desumibile dal contratto stipulato. Nella circolare, infatti, si ritiene che il D.M. certificazione trovi applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo le definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Può essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT. È invece da escludersi la certificazione degli interessi moratori, che costituiscono una obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria.
La certificazione del credito rilasciata dall’amministrazione o ente debitore contiene l’indicazione della data prevista di pagamento (che in ogni caso non può essere superiore ai 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di certificazione). L’attività di certificazione comporta necessariamente che le amministrazioni statali accertino la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ai pagamenti, tenendo conto delle scadenze risultanti dalle certificazioni stesse: ciò al fine di preordinare, per tempo, le disponibilità di cassa, soprattutto nel caso in cui si debba procedere al pagamento di residui iscritti in bilancio ovvero dei residui perenti, per i quali è necessario procedere anche alla loro reiscrizione in bilancio in termini di competenza.
Relativamente alle somme iscritte in bilancio (impegni di competenza o residui) si deve comunque tener conto:
- dei tempi occorrenti per l’acquisizione delle disponibilità finanziarie qualora le stesse non fossero sufficienti;
- dei tempi necessari per provvedere al pagamento;
- per i residui passivi, del termine di perenzione, escludendo la possibilità di fissare una data prevista di pagamento successiva alla scadenza dei termini di conservazione dei residui in bilancio.
Per gli impegni iscritti nel rendiconto patrimoniale (residui passivi perenti), stante il particolare iter che li caratterizza, il termine di pagamento da indicare sulla certificazione deve essere esattamente pari a 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza. Resta inteso che, nel caso in cui norme o provvedimenti particolari prevedano un termine perentorio per l’effettuazione del pagamento, lo stesso è da considerarsi quale data da inserire nella certificazione, evitando in tal modo di incorrere in sanzioni o provvedimenti di riscossione coattiva.
Dal punto di vista operativo si precisa che tale pagamento deve avvenire:
- a favore del soggetto cessionario (generalmente un istituto finanziario, vale a dire una banca, una società di factoring, ecc.), per i crediti oggetto di cessione
- con pagamento all’agente della riscossione, per i crediti verso Amministrazioni statali, i quali hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi erariali iscritti a ruolo
- con pagamento all’agente della riscossione, per i crediti verso enti pubblici nazionali, i quali hanno formato oggetto di compensazione con tributi erariali iscritti a ruolo
- con pagamento all’agente della riscossione, per i crediti i quali hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi di enti territoriali ovvero per contributi assistenziali, per contributi previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali iscritti a ruolo
Circolare del 27 novembre 2012, n. 36 (Regioni)
La circolare fornisce alcune indicazioni operative per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti contenuti nella presente circolare:
- è stato ridotto a trenta giorni dal momento dell’istanza il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l’amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l’insussistenza o inesigibilità del credito;
- con riferimento alle Regioni e ai relativi enti del Servizio Sanitario Nazionale è stato circoscritto l’ambito di esclusione dal rilascio delle presenti certificazioni. Pertanto a legislazione vigente:
- sono tenute al rilascio delle certificazioni anche le Regioni (ente regione) sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari;
- è stato modificato il perimetro degli enti esclusi dalla disciplina della certificazione: anziché le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e i relativi enti del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dalla normativa previgente, non possono rilasciare certificazioni di crediti ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.
Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
La certificazione del credito rilasciata dall’amministrazione o ente debitore può contenere l’indicazione della data prevista di pagamento (non superiore ai 12 mesi dalla data dell’istanza di certificazione).
Dal punto di vista operativo si precisa che i pagamenti avvengono:
- a favore del soggetto cessionario (generalmente un istituto finanziario, vale a dire una banca, una società di factoring, ecc.),per i crediti oggetto di cessione;
- a favore dell’agente della riscossione, per i crediti che hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi (erariali o di enti territoriali) iscritti a ruolo ovvero per contributi assistenziali, per contributi previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali iscritti a ruolo.
L’agente della riscossione successivamente provvederà al versamento all’Ente impositore ovvero all’Ente previdenziale della somma ricevuta, secondo le modalità ordinariamente previste.