Diritto

Residente in Italia il cittadino straniero che dispone stabilmente a qualsiasi titolo di un alloggio nello Stato


30 Novembre 2017 


editorialdi

La Corte di Cassazione con sentenza n. 26638 del 10 novembre scorso ha chiarito la nozione di “abitazione permanente” contenuta nell’art. 4 comma 2 della Convenzione Italia-Russia contro le doppie imposizioni, ratificata dall’Italia con L. n. 372 del 1997.
La questione intorno alla quale i giudici di legittimità si sono pronunciati si riferiva al ricorso promosso dalle Entrate contro la decisione della CTR della Lombardia che, confermando la decisione della CTP di Milano, aveva annullato l’atto di irrogazione di sanzioni relativo alla violazione di cui all’articolo 5 del decreto-legge n.167/1990 emesso nei confronti di un cittadino russo residente in Italia. Secondo le Entrate egli non aveva dichiarato nel modulo RW del modello unico i propri investimenti esteri. La CTP di Milano, come anche la CTR, rilevavano che l’articolo 4 della convenzione tra Italia e Federazione Russa contro le doppie imposizioni prevede quale primo dei criteri risolutivi, al fine di risolvere il conflitto di residenza, quello secondo cui, quando una persona fisica è residente in entrambi gli Stati contraenti, detta persona è considerata residente nello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente.

Il caso di specie

Nel caso di specie derivava che, avendo il contribuente dimostrato di essere proprietario nel territorio russo di una casa di civile abitazione e di essere stato presente nel territorio russo solo per poco tempo durante l’annualità contestata, mentre non risultava che in Italia possedesse ad alcun titolo una casa di abitazione, si doveva ritenere che egli avesse in Russia e non già in Italia, un’abitazione permanente, sicché doveva essere considerato un soggetto convenzionalmente residente in Russia. Il contribuente, però lavorava in Italia e aveva acquistato con denaro proprio un’abitazione intestata alla sua convivente in cui e con la quale risiedeva stabilmente, avendo comunicato ciò anche all’anagrafe del comune meneghino. Perciò, secondo le Entrate, la corretta applicazione dell'articolo 4, lett. a, della convenzione avrebbe dovuto condurre la CTR a concludere che il contribuente disponeva di un'abitazione permanente sia in Italia che in Russia e che, quindi, doveva applicarsi non la prima parte all'articolo 4, comma 2, lettera a, della convenzione stessa bensì la seconda parte, secondo cui quando una persona dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti va considerata residente nello Stato contraente in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.

La Cassazione, pronunciandosi sul ricorso delle Entrate, ha chiarito che il concetto di abitazione permanente va interpretato considerando il modello di convenzione OCSE, pertanto, la persona fisica è considerata residente nello Stato se dispone di un alloggio in cui il contribuente risiede stabilmente a qualsivoglia titolo, non potendo la caratteristica della permanenza identificarsi nella proprietà di essa, ma nel fatto che il soggetto ne può disporre a suo piacimento per periodi temporali indeterminati.
Il collegio ha perciò ritenuto che l’espressione utilizzata dagli Stati contraenti e ratificata nella legge di conversione n. 372/1997, laddove menziona l’abitazione permanente quale criterio per individuare lo Stato ove il contribuente ha la residenza, vada interpretata avuto riguardo alla situazione di fatto che determina la stabile disponibilità concreta di una abitazione in capo al contribuente, indipendentemente dal possedere il bene immobile a titolo di proprietà o meno. Ragion per cui il contribuente in questione deve essere considerato residente nello Stato Italiano e qui tassato. Accolto il ricorso delle Entrate, cassata dunque la pronuncia della CTR.