Il giudizio tributario va sospeso quando il contribuente propone istanza di rottamazione della cartella


21 Settembre 2017 


editorialdi

Con l’ordinanza n. 21581 del 18 settembre scorso, la Corte di Cassazione ha accolto l’istanza di definizione agevolata e contestuale richiesta di sospensione del giudizio tributario relativa ad una cartella di pagamento, promossa da un contribuente in base al nuovo d. l. n. 193/16 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), ovvero “rottamazione delle liti fiscali pendenti già approvata dal Governo ed in corso di pubblicazione”.

I chiarimenti della Cassazione

La Cassazione ha chiarito che, anche se l’istanza di sospensione è stata presentata nel corso della pubblicazione del D.L. n. 50/2017, considerando che l’ art. 11, co. 8, dello stesso decreto ha introdotto la possibilità di sospensione del processo ai fini della cosiddetta rottamazione, tale istanza va accolta, con rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata secondo quanto disposto dall’art. 6, d.l. 22/10/16, n. 193, convertito con modifiche dalla L. 1/12/16 n. 225 (v. Cass. Sez. VI-5, n. 16023/17, n. 14732/17).

L’art. 11 comma 8 del DL n. 50 infatti così recita: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018”.