Fisco

Circolare n. 14/E: riepilogo della disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni


15 Maggio 2017 


editorialdi

Con la Circolare n.14/E del 27 aprile 2017 l’Agenzia delle entrate ha descritto la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, reintrodotta dalla Legge n. 232/2016, art. 1, commi da 556 a 563 (legge di bilancio 2017) a favore dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio. La disciplina in commento consente la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate con riferimento ai beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015: i soggetti interessati dovranno effettuare la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, per il quale il termine di approvazione sia scaduto successivamente al 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge 232/2016).

In caso di esercizio coincidente con l’anno solare, i beni da rivalutare devono essere iscritti tra le immobilizzazioni sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che nel bilancio relativo all'esercizio successivo.

Ambito soggettivo

Possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni i seguenti soggetti: le società di capitali, le società cooperative, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati; sono inoltre ammesse alla rivalutazione le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata.

Ambito oggettivo

Possono formare oggetto di rivalutazione le seguenti immobilizzazioni (art. 1, co. 556, legge di bilancio):

  • immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili, ossia gli immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, gli impianti e i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali;
  • immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. Trattasi, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, qualora non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
  • partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Non rientrano invece nell’ambito oggettivo della rivalutazione:

  • i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.); l’esclusione riguarda tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l’esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce;
  • l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.);
  • le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
  • le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva dedicata (con esplicito riferimento alla legge in esame), con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il predetto saldo attivo è iscritto in bilancio in contropartita della rivalutazione per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto dell'imposta sostitutiva, così come previsto dal decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162.

Tale imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali è dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio in sede di rivalutazione e deve essere calcolata nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (comma 559 della legge di bilancio).

Ai fini fiscali, inoltre, il saldo attivo costituisce una riserva in sospensione d’imposta che sarà tassata in caso di distribuzione (articolo 13 della Legge n. 342/2000).