Diritto

In vigore il nuovo Codice di Deontologia e Buona Condotta delle società che raccolgono dati sull’affidabilità commerciale di manager e imprenditori


06 Ottobre 2016 


editorialdi

Il primo Ottobre scorso è entrato in vigore il Codice di deontologia e buona condotta relativo al trattamento dei dati personali (provvedimento del Garante Privacy n. 4298343) da parte degli operatori che raccolgono e conservano informazioni sull’affidabilità di manager e imprenditori. Oltre ad offrire specifiche definizioni in relazione ai concetti di informazione commerciale e di fornitore della stessa, il Codice fissa precise regole e detta chiare modalità di trattamento dei dati personali per tutte le aziende che si occupano di fornire informazioni commerciali, al fine di proteggere gli interessati, assicurando, nel contempo, trasparenza, corretta conoscenza e circolazione dei dati nei rapporti economici.

Per informazione commerciale deve intendersi il dato relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto, mentre si definisce servizio di informazione commerciale, ai sensi del Codice di Deontologia, l’esecuzione, per conto dei committenti, di operazioni di raccolta, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o acquisite direttamente dall’interessato, tali da fornire un valore di conoscenza aggiuntiva ai terzi.

Le società maggiormente rappresentative del settore (ANCIC) stanno realizzando un unico portale che racchiuderà le informazioni utili a verificare i dati dei soggetti censiti.

Informativa completa necessaria

Tutte le società che offrono tali servizi dovranno fornire una informativa completa sul proprio sito web e consentire ai soggetti censiti di accedere facilmente e tempestivamente a i propri dati personali, qualora ne facciano richiesta.

Dati sensibili e giudiziari

Il trattamento non potrà riguardare dati sensibili o giudiziari, a meno che non siano stati raccolti da fonti pubblicamente accessibili. Per quanto concerne questi ultimi, è ammesso “il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi  negli ultimi sei mesi, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente e senza alcuna possibilità per il fornitore di apportare modificare tali informazioni – salvo l’eventuale loro aggiornamento - e di utilizzarle a fini dell’elaborazione di informazioni valutative”(art. 3 punto 5).

Informazioni senza consenso

Alcune informazioni potranno essere raccolte senza il consenso degli interessati, si tratta nello specifico di:

  • dati provenienti da fonti pubbliche, pubblici registri, elenchi, altri documenti conoscibili da chiunque, come ad esempio, il registro imprese presso le Camere di commercio, gli atti relativi ad immobili, come iscrizioni ad ipoteche, pignoramenti, atti giudiziari come sentenze, ecc…;
  • dati estratti da fonti accessibili da chiunque, come giornali, testate giornalistiche anche online, siti web del soggetto censito o di enti pubblici o altre autorità di vigilanza o controllo, elenchi telefonici, ordini professionali;
  • dati personali volontariamente comunicati al fornitore di servizi dal soggetto interessato.

Ad ogni modo, tali dati dovranno essere sempre utilizzati dagli operatori nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza, dovranno essere sempre aggiornati e gli operatori dovranno aver cura di menzionare la fonte da cui hanno tratto tali informazioni. Le società potranno raccogliere, esclusivamente ai fini del servizio offerto, non solo dati relativi al soggetto interessato, ma anche dati riferiti alle persone fisiche o ad altri interessati, legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, anche se diverso dalla persona fisica (come, ad es., nel caso di possesso di quote e/o azioni in una società o anche nel caso in cui il soggetto censito ricopra una carica in un’impresa o società).

Tempi di conservazione

E’ previsto un tempo di conservazione dei dati ben preciso, ovvero fino a quando gli stessi resteranno conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui sono tratti e comunque rispettando i tempi di conservazione fissati dalle specifiche norme, ad esempio, i dati relativi ai fallimenti e alle procedure concorsuali non potranno essere conservati per un periodo superiore a 10 anni decorrenti dalla data di apertura della procedura di fallimento.

Sicurezza e riservatezza

Le società sono tenute ad assicurare l’aggiornamento dei dati e ad adottare ogni misura organizzativa, fisica, informatica e tecnica adeguata, al fine di garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza delle informazioni commerciali raccolte, conformandosi agli obblighi previsti dall’art. 31 del Codice Privacy e dall’All. B. Le informazioni tratte da una testata giornalistica non possono risalire a più di sei mesi prima.