Fisco

Legge di Stabilità 2016: reverse charge anche per i consorzi in split payment


02 Febbraio 2016 


editorialdi

L’art.1, comma 128, Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha inserito la nuova lett. a-quater) nel sesto comma dell’art.17 del D.P.R. n.633/1972, in base alla quale si applica l’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza che si sia reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura in regime di split payment (di cui all’art.17-ter del D.P.R. n.633/1972). In pratica, al fine di rimediare alla situazione di squilibrio finanziario dei consorzi di imprese che applicano il meccanismo dello split payment in sede di fatturazione alla Pubblica amministrazione, viene prevista l’applicazione del reverse charge nei rapporti tra consorziati e consorzio.

Dal punto di vista soggettivo, la nuova previsione fa riferimento ai consorzi di cui alle lett. b), c) ed e) del primo comma dell’art.34 del D.Lgs. n.163/2006, vale a dire i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi stabili costituiti in forma di società consortili in base all’art.2615-ter c.c. e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.2602 c.c. Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione della norma i raggruppamenti temporanei e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

La novità, per diventare operativa, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione comunitaria prevista dall’art.395 della Direttiva n.2006/112/CE, non essendo espressamente contemplata dagli artt. 199 e 199-bis della stessa Direttiva. La deroga, che viene concessa quando la misura intende semplificare la riscossione dell’imposta o evitare fenomeni di evasione o di elusione fiscale, presuppone un’istruttoria che si conclude, al più tardi, entro otto mesi.

Si ricorda che...

Allo stato attuale, i contribuenti che applicano il regime di split payment possono chiedere a rimborso l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a 2.582,28 euro. In particolare, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), l’art. 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che il rimborso è ammesso a favore dei contribuenti che esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate con il meccanismo dello split payment.
Inoltre, gli stessi contribuenti possono chiedere l’erogazione in via prioritaria dei rimborsi IVA relativi alle operazioni soggette a split payment.