Debiti: nuovo principio contabile OIC 19
Le variazioni apportate al principio contabile OIC 19 hanno comportato un riordino della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
SCOPO: definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa ed è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
La nuova versione del principio tratta esclusivamente della tematica dei debiti, mentre la disciplina relativa ai fondi e al TFR è inserita nel nuovo principio contanile OIC 31 “Fondi rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto”.
Rispetto al precedente OIC 19 (2005) l'OIC ha provveduto a:
- con riferimento ai debiti commerciali, rivedere la disciplina dello scorporo degli interessi passivi impliciti nel costo di acquisizione di beni o prestazioni di servizi
- fornire ulteriori indicazioni circa il contenuto delle voci D3 “debiti verso soci per finanziamenti” e D11 “debiti verso controllanti”
- introdurre delle previsioni specifiche con riferimento al trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate, dei debiti soggetti a condizioni sospensive e dei prestiti obbligazionari subordinati
Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2012 si rilevano le seguenti differenze:
- è stata rivista la definizione di debito specificando che i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad una data stabilita
- si è precisato che nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l’esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell’esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine
- nel caso di scorporo di interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto del bene o del servizio, si è previsto che quando non è possibile determinare il prezzo di mercato a breve termine del bene/servizio e qualora si può fondatamente presumere l’esistenza di una congrua
- componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è ottenuto attualizzato il debito ad un tasso di interesse per finanziamenti con dilazione e caratteristiche similari
- è stata eliminata la parte riguardante i debiti per associazione in partecipazione.
Si ricorda che...
I debiti:
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sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad una data stabilita. I debiti derivano generalmente dall’acquisto di prodotti, merci e servizi; essi comprendono anche gli ammontari che devono essere pagati per il personale, per le imposte, per le royalty, per i dividendi, per l’acquisizione di finanziamenti ed altri
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differiscono dai fondi per rischi e per oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio
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differiscono dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività. Il trattamento contabile degli impegni è disciplinato dal principio contabile OIC 22 “Conti d’ordine”