Circolare 13: i chiarimenti sulla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 13/E del 4 giugno 2014 con cui fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che adottano i principi contabili OIC , possibilità L. 147/2013 con riferimento ai bilanci 2013 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Ambito oggettivo
La circolare chiarisce che possono beni che possono essere rivalutati i beni che sono iscritti nelle Immobilizzazioni e le partecipazioni in società controllate o collegate. (iscritte anch’esse nelle costituiscono immobilizzazioni, finanziarie).
Non possono essere rivalutati, invece, i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d'impresa La circolare n.13 infatti precisa che, in coerenza con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione, non possono essere rivalutati tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l’esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce. La Circolare in esae peraltro richiama quanto già affermato dall’Agenzia con le proprie precedenti circolari n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006 con riferimento ai beni completamente ammortizzati, alla data di possesso dei beni rivalutati e ai contratti di leasing.
Ambito soggettivo
Sono titolate i a beneficiare della rivalutazione i soggetti che esercitano attività d’impresa, ivi comprese le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, le cooperative, nonché gli enti non commerciali, per i beni inclusi nell’attività commerciale svolta e le società ed enti esteri, per i beni inclusi nelle attività svolte in Italia.
In assenza di un bilancio formale, le imprese in contabilità semplificata possono provare la qualifica di beni diversi da quelli merce - qualità necessaria per beneficiare della rivalutazione in esame - sulla base di situazioni di fatto, ossia di elementi desumibili dalle modalità di effettivo impiego dei beni. Per tali soggetti, la rivalutazione va effettuata per i beni, acquisiti entro il 31 dicembre 2012, che risultano dal registro dei beni ammortizzabili – qualora istituito - ovvero dal registro degli acquisti tenuto ai fini Iva
Modalità di rivalutazione
Anche in questo ambito la Circolare 13 ricalca le posizioni già assunte dall’Agenzia in occasione delle precedenti rivalutazioni, ammettendo l’adeguamento del solo costo storico, quanto la riduzione del fondo di ammortamento, nonché il contemporaneo adeguamento di entrambi i valori.
I tre diversi metodi descritti potranno essere utilizzati anche nell’ambito della stessa categoria omogenea di beni.
Il limite alla rivalutazione è rappresentato dal valore a quello di sostituzione, dato dal costo di acquisto di un bene nuovo, oppure il valore attuale del bene stesso, incrementato dei costi di ripristino necessari per riportarlo alla sua funzionalità originaria.
Viene altresì specificato che il fabbricato e l’area su cui insiste sono da considerarsi in due distinte categorie di e pertanto possono essere trattati separatamente, indipendentemente dalla metodologia contabile adottata (iscritti in bilancio in maniera unitaria o separata). Ne deriva che risulta possibile rivalutare rivalutare anche uno solo tra il fabbricato e non l’area, (Cfr. pag. 12 della circolare).
Effetti della rivalutazione
L’Agenzia conferma che l’iscrizione dei maggiori valori è subordinato al loro riconoscimento fiscale previo versamento dell’imposta sostitutiva.
Inoltre la rivalutazione ha effetto, ai fini fiscali come rilevanza degli ammortamenti e plafond per la determinazione delle spese di manutenzioni deducibili, solo a partire dal terzo periodo d’imposta successivo (2016 in caso di esercizio “solare” ), anche i fini IRAP, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato per la stessa.
L’imposta sostitutiva deve essere versata entro la scadenza del versamento delle imposte relative all’anno in cui la rivalutazione è effettuata (quindi 16 giugno, salvo proroghe) ovvero entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,4%.
Importante conferma concerne l’efficacia della rivalutazione che avviene con l’indicazione in dichiarazione del maggior valore rivalutato, a nulla rilevando il materiale versamento dell’imposta.
Altra conferma di precedenti interpretazioni dell’Agenzia è la base imponibile su cui pagare l’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione: non il saldo attivo netto iscritto in bilancio (ossia quello al netto dell’imposta dovuta sulla rivalutazione del bene), ma l’importo lordo, incrementato della imposta sostitutiva. Il pagamento dell’imposta sostitutiva affranca però la riserva di patrimonio con efficacia già dal 2014.
Infine i ricorda che uno degli emendamenti del governo, al D.L. 66/2014, approvati dalle commissioni bilancio e finanze del Senato propone che l’imposta sostitutiva venga versata in tre rate con le seguenti scadenze: 16 giugno, settembre e dicembre 2014 se l'impresa ha il bilancio “solare”.