Fattura soggettivamente inesistente: costi deducibili dalle imposte sul reddito e dall'IRAP
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2026 del 30 gennaio 2014 ha sancito che i costi sostenuti a fronte di fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili dalle imposte sul reddito e dall'IRAP a prescindere dal fatto che il contribuente sia consapevole di aver partecipato a una frode carosello.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva spiccato avviso di accertamento nei confronti di una società, contestando l'indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti relativi a fatture emesse da una "cartiera".
I giudici di primo e di secondo grado accolgono il ricorso proposto dal contribuente; l'Agenzia delle Entrate ricorre per Cassazione, la quale, confermando la sentenza dei giudici di merito, respinge il ricorso dell'Ufficio.
I giudici di legittimità tengono conto della recente riforma di cui all'art. 8 del D.L.16/2012 (D.L. Semplificazioni) secondo cui "sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il sono fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una cosiddetta "frode carosello" , anche per l'ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del Testo Unico delle imposte sul redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o deteminabilità".
Tale modifica introdotta dal D.L. Semplificazioni è applicabile retroattivamente, in favore del contribuente, anche in materia di IRAP.
Ed inoltre è l'Agenzia delle Entrate a dover provare gli elementi della eventuale frode attinenti il cedente, la sua natura di "cartiera" e la connivenza nella frode con il cessionario.