Adempimenti & Dichiarazioni

Rappresentante fiscale: definite le modalità operative per la nomina


22 Aprile 2025 


editorialdi

In attuazione dell’art. 5 del D.M. 9 dicembre 2024, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 186368 del 17 aprile 2025 ha definito le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale.

L’art. 4 del DLgs. n. 13/2024 (decreto “Accertamento”), con la riformulazione dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ha previsto che, ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, è necessario possedere i requisiti soggettivi previsti dall’art. 8, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.M. n. 164/1999 e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un’idonea garanzia.

Il D.M. 9 dicembre 2024 ha individuato i criteri per l’accesso al ruolo di rappresentante fiscale e le modalità di rilascio della garanzia.

In particolare, quest’ultima, che può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria, ha valore massimale minimo che, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:

  • 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 2 a 9 soggetti;
  • 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 10 a 50 soggetti;
  • 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 51 a 100 soggetti;
  • 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 101 a 1.000 soggetti;
  • 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di 1.000 soggetti;

La garanzia deve essere prestata:

  • a favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione provinciale;
  • per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente.

Il contenuto informativo è quello specificato dal provvedimento n. 186368/E/2025, al quale sono allegati i fac-simili di costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.

La Direzione provinciale competente verifica la conformità della garanzia ai requisiti normativamente previsti e dà comunicazione dell’esito al soggetto che l’ha prestata. Dalla data della comunicazione quest’ultimo è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti pari alla soglia di appartenenza della garanzia.

Nel caso di prestazione di nuova garanzia per passaggio alla fascia superiore, dalla data della comunicazione dell’esito positivo della verifica il rappresentante fiscale può richiedere la liberazione della garanzia prestata precedentemente.

I soggetti che, alla data del 17 aprile 2015, operano già come rappresentanti fiscali devono presentare, entro il 16 giugno 2025, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e, ove richiesto, la garanzia con le modalità sopra esposte. In caso di inadempimento, l’Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale, a mezzo PEC o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati. Dalla data della comunicazione decorrono ulteriori 60 giorni per la presentazione della dichiarazione e, ove richiesto, della garanzia prevista per il mantenimento del ruolo di rappresentante fiscale, dopodiché viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.