Economia

BCE e riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento: conseguenze sull’interesse di dilazione e di differimento e sulle sanzioni civili


13 Marzo 2025 


editorialdi

La decisione di politica monetaria del 06 marzo 2025 della Banca Centrale Europea ha ridotto di 25 punti base il tasso si interesse sulle operazioni di rifinanziamento, pari, con decorrenza dal 12 marzo 2025, al 2.65%. La circolare n. 56 dell’INPS chiarisce le conseguenze di tale cambiamento sull’interesse di dilazione e di differimento e sulla misura delle sanzioni civili.

A decorrere dal 12 marzo 2025, in adempimento alla decisione di politica monetaria della BCE del 06 marzo 2025, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema scende al 2.65%. L’INPS, con la circolare n. 56 pubblicata in data 11 marzo 2025, chiarisce gli effetti di tale variazione su:

  • Interesse di dilazione e di differimento

La determinazione dell’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, ai sensi dell’art. 2, comma 11, del D. L. del 09 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. del 07 dicembre 1989, n. 389, è pari, a decorrere dal 12 marzo 2025, all’8.65%. Il medesimo tasso di interesse annuo è applicato, a decorrere dalla stessa data, in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2025.

I piani di ammortamento già emessi e notificati con il tasso di interesse precedentemente in vigore non subiscono modificazioni.

  • Sanzioni civili

Ai sensi dell’art. 116, comma 1, lettera a) della L. n. 388/2000, la sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi è pari all’8.15% annuo (i.e. il tasso del 2.65% maggiorato di 5.5 punti).

Si segnala, inoltre, che l’art. 30, comma 1, del D. L. 19/2024 è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’art. 116, comma 8, lettera b), della L. 388/2000:

  1. qualora il contribuente effettui il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in un’unica soluzione e spontaneamente, prima di contestazioni o richieste, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5.5 punti (i.e. 2.65% annuo);
  2. quando il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni è pari al 10.15% annuo, con una maggiorazione di 7.5 punti.

Per ciò che concerne le sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali, la variazione stabilita dalla BCE implica che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale sia superiore all’interesse legale in vigore dal 01 gennaio 2025 (i.e. 2% annuo). A decorrere dal 12 marzo 2025, dunque, la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base del modificato tasso di interesse, pari al 2.65%.