Diritto

Lavoratori impatriati: la proroga è valida anche per chi aveva optato per il regime “neo residenti”


L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 159 del 22 luglio 2024, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Nel caso oggetto di interpello, un cittadino italiano è rientrato in Italia - dopo aver trascorso 10 anni negli Stati Uniti - ed ha beneficiato del regime per i neo-residenti previsto dall’articolo 24-bis del TUIR pur possedendo i requisiti anche per un altro regime agevolato ossia il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 147/2015.

Nel corso dell’anno 2022 ha acquistato un immobile di tipo residenziale e richiede di poter beneficiare della proroga del regime speciale per lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio mediante l’esercizio dell’opzione di cui all'articolo 5, comma 2­-bis, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita).

Si ricorda che l’articolo 5 del Decreto Crescita ha previsto che i contribuenti - rientrati in Italia prima del 2020 - possono prolungare l'applicazione del regime speciale per ulteriori periodi di imposta esercitando l'opzione di cui al comma 2-­bis e previo versamento di un importo pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento dell’opzione stessa hanno almeno un figlio minorenne, anche in affido, o hanno acquistato un’abitazione in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione
  • al 5% dei  redditi  di lavoro dipendente  e  di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se i figli sono almeno tre e hanno acquistato un’abitazione in Italia.

Ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia dev’essere esercitata opzione secondo le modalità definite con il Provvedimento prot. n. 60353/2021. L’opzione è esercitata mediante il  versamento degli importi dovuti in  unica  soluzione  mediante  il  modello  di  pagamento  F24,  senza  la  possibilità  di  avvalersi della compensazione.

Per quanto riguarda la cumulabilità dei due regimi agevolativi, con un altro documento di prassi - la Circolare n. 17/2017 - l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che i regimi di favore destinati ai lavoratori che rientrano in Italia sono esclusivi e fra loro non cumulabili. 

Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità di esercitare l'opzione per il regime sui neo-residenti, revocare tale opzione e fruire del regime sugli impatriati, nonché applicare tale regime speciale per gli ulteriori periodi d'imposta previsti dalla norma di riferimento.

Infatti, è stato chiarito che nel caso specifico l’istante potrà fruire della proroga del regime dei rimpatriati per un ulteriore quinquennio, anche se nel 2019 pur possedendo i requisiti per l'applicazione del regime speciale sugli impatriati aveva fruito del regime sui neo-residenti di cui all’art. 24 bis.