Fisco

Imposta sostitutiva sui finanziamenti tra Italia ed estero


Con la Risposta a interpello 11 luglio 2024, n. 150, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che in caso di operazioni di finanziamento formate all'estero per le quali non sussistono i requisiti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, anche gli atti di costituzione di ipoteca volontaria a garanzia dei medesimi finanziamenti non possano fruire del regime dell'imposta sostitutiva, e che agli stessi si debba quindi applicare il regime ordinario previsto dalle singole imposte dovute.

La fattispecie

Nel caso di specie, una società tedesca concede finanziamenti per l'acquisto di immobili in Italia, chiedendo a garanzia la costituzione di ipoteca volontaria a proprio favore. I contratti di finanziamento sono regolati dal diritto dello Stato in cui ha sede la banca (Germania) e contengono la previsione della garanzia ipotecaria quale condizione per l'erogazione del finanziamento, precisando che l'atto autentico di concessione dell'ipoteca, necessario ai fini dell'iscrizione ipotecaria, dovrà essere stipulato in Italia per essere ivi iscritto nei registri immobiliari. Siccome in Germania i contratti di finanziamento sono stipulati con  scrittura privata semplice, l’istante provvederà a far autenticare la sottoscrizione del beneficiario apposta alla scrittura privata con la quale verrà concesso il mutuo avanti a notaio tedesco. 

L'atto di concessione di ipoteca sarà invece stipulato in Italia, ai fini della costituzione e dell'iscrizione dell'ipoteca, il quale enuncerà il contratto di finanziamento precedentemente perfezionato. 

I contratti di finanziamento saranno formati in Germania e sottoposti alla legislazione tedesca e alle imposte in Germania, ove saranno anche predisposti gli atti necessari e le fasi di erogazione dei suddetti finanziamenti e stipulati, anche con scrittura private semplice (successivamente autenticata) gli atti in cui risulta il consenso negoziale inerente agli elementi essenziali dei citati contratti di finanziamento. 

Di conseguenza, l'istante chiede se, ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca, sia necessario pagare le imposte dovute in Italia nella misura ordinaria prevista di legge, oppure se sia applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601 del 1973, operante nell'ipotesi di operazioni di credito a medio e lungo termine. 

Soluzione delle Entrate

Si premette che l’art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973, nel delimitare il perimetro applicativo dell’imposta dello 0,25% (l’opzione di cui all’art. 17 sostituisce l’imposta di registro, di bollo, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative), si riferisce non solo ai finanziamenti a medio e lungo termine (ossia, di durata superiore ai 18 mesi), ma anche alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali.

Ciò posto, nella risposta all’interpello, l’Agenzia Entrate afferma che la circostanza che l’istituto di credito che pone in essere l’operazione di finanziamento non abbia la propria sede nel territorio dello Stato non è di per sé un fattore ostativo all’applicazione dell’imposta sostitutiva, come risulta dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria. 

Da tali circostanze, le Entrate rilevano che il regime agevolativo di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 esige, oltre al requisito territoriale, la compresenza sia di un requisito “oggettivo” (incarnato dalle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine e agli atti e formalità, ex art. 15, a esse strumentalmente collegati), sia di un requisito “soggettivo”, sussistente allorché l’operazione di finanziamento sia effettuata da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine in conformità a disposizione legislative, statutarie o amministrative in materia bancaria e creditizia, nonché dai soggetti di cui all’art. 17-bis del D.P.R. n. 601/1973.

Da ultimo viene altresì rilevato che le garanzie inerenti al finanziamento possono fruire dell’applicazione dell’imposta sostitutiva a patto che il finanziamento collegato possieda i requisiti per l’applicazione del beneficio. Così non é nel caso prospettato dalla società istante, laddove l’operazione di finanziamento era stata conclusa in Germania e difettava, pertanto, del requisito della territorialità. 

Di conseguenza, l’Agenzia Entrate conclude affermando che l’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria, stipulato in Italia a garanzia del finanziamento, dovrà scontare le singole imposte dovute secondo il corrispondente regime.