Rimborso spese ai dipendenti per l'attività sportiva praticata dai figli
Con la Risposta a interpello 3 luglio 2024, n. 144, l’Agenzia Entrate fornisce chiarimenti sul rimborso spese per i dipendenti, in relazione agli importi pagati per le attività sportive dei figli. L'esclusione dalla tassazione è prevista solo se rientrano nei piani dell'offerta formativa scolastica
La fattispecie
Nel caso di specie, una società ha sottoscritto in sede sindacale un accordo sul premio di risultato, dando la possibilità ai propri dipendenti di convertire, in tutto o in parte, il premio in beni e servizi previsti dal Piano di Welfare.
In particolare, l’istante intende rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all'interno di circoli sportivi e palestre o anche all'interno di istituti scolastici ma il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l'associazione sportiva che eroga corsi annuali.
La documentazione richiesta al dipendente sarebbe la ricevuta dell'associazione sportiva intestata al figlio del dipendente unitamente con lo stato di famiglia aggiornato.
Ciò posto, la società chiede se le predette spese possano rientrare nell'ambito delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f-bis ), del TUIR, quale prestazione di educazione e istruzione.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate fornisce le delucidazioni richieste, riepilogando il quadro normativo e di prassi.
A tal fine, la norma rilevante è l’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR, che prevede che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Il documento di prassi specifica che rientrano nella disposizione del TUIR le somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio in favore dei familiari.
Le Entrate sottolineano che in tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.
Possono quindi essere escluse dalla tassazione le spese relative a trasporto scolastico; gite didattiche; visite d’istruzione; altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica; spese di servizi di babysitting.
In linea generale deve essere acquisita e conservata la documentazione che provi l’utilizzo delle somme da parte del dipendente, in linea con le finalità dell’agevolazione.
La disposizione si riferisce a servizi di educazione e di istruzione, resi nell’ambito scolastico e formativo, compresi i servizi integrativi.
Le spese rientrano nei rimborsi solo se le attività sportive sono svolte nell’ambito di iniziative inclusi nei piani di offerta formativa scolastica.
Nel caso in questione, quindi, le somme sono escluse dall’agevolazione e devono essere tassate secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 1, del TUIR.
In conclusionem quindi, non concorrono alla formazione della base imponibile dell’IRPEF i rimborsi spese per iniziative di offerta didattica