Fisco

Il nuovo sistema sanzionatorio


La Gazzetta Ufficiale n.150 ha pubblicato il Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 87 del 14 giugno 2024 concernente la “Revisione del sistema sanzionatorio tributario”. Il Decreto è già in vigore; comunque le innovazioni introdotte per l’applicazione e la determinazione delle sanzioni, di cui forniamo qualche spunto, riguarderanno le violazioni che saranno commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.  

Preliminarmente è opportuno far presente che il D.Lgs. n.87/2024 attua la delega attribuita al Governo dall’articolo 20 della legge n.111/2023, contenente i principi e i criteri direttivi per la revisione del nostro sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e in materia doganale.

Per quel che concerne le sanzioni penali, attraverso le modifiche e le integrazioni apportate al D.Lgs. n.74/2000, in tema di omessi versamenti di ritenute certificate si è previsto che è soggetto alla reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai soggetti sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta, qualora il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante rateazione. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, il trasgressore è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 50.000 euro (nuova formulazione dell’articolo 10-bis del D. Lgs. n.74/2000).

In tema di omessi versamenti di IVA si è previsto che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, il trasgressore è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 (nuova formulazione dell’articolo 10-ter del D. Lgs. n.74/2000).

Peraltro, i reati di cui ai citati articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”. A tal fine, il giudice dovrà tener conto della “crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.”

L’articolo 2, del D.Lgs. n.87/2024, modifica ed integra il D.Lgs. n.471/97 che contiene le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi.

Le modifiche apportate consistono, principalmente, nella riduzione quantitativa delle sanzioni. Al riguardo, la sanzione edittale per i casi di omessa e di infedele dichiarazione è ridotta, rispettivamente, alla misura del 120% e del 70%, eliminando la discrezionalità tra sanzione minima e massima.  

Il successivo articolo 3 modifica e integra il D.Lgs. n.472/97 concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

In particolare all’articolo 6 del D.Lgs. n.472/97 è stato inserito il comma 5-ter il quale dispone che non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione competente mediante i documenti di prassi dalla medesima emanati, provvedendo, entro i successivi 60 giorni dalla data della loro pubblicazione, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

Da ultimo segnaliamo che con la riforma è possibile compensare i crediti vantati dal contribuente con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati. Ai sensi dell’inserito articolo 28-sexies del DPR n.602/73, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del modello F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamentidi imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità da parte dell’amministrazione finanziaria. Per l’utilizzo in compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009, e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento. Tale compensazione è consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima. La menzionata compensazione si applica con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022; i termini e le modalità di compensazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Le innovazioni esaminate, come le altre indicate negli articoli 2,3,4 del D.Lgs. n.87/2024, si applicheranno alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.