Il nuovo sistema sanzionatorio
La Gazzetta Ufficiale n.150 ha pubblicato il Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 87 del 14 giugno 2024 concernente la “Revisione del sistema sanzionatorio tributario”. Il Decreto è già in vigore; comunque le innovazioni introdotte per l’applicazione e la determinazione delle sanzioni, di cui forniamo qualche spunto, riguarderanno le violazioni che saranno commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.
Preliminarmente è opportuno far presente che il D.Lgs. n.87/2024 attua la delega attribuita al Governo dall’articolo 20 della legge n.111/2023, contenente i principi e i criteri direttivi per la revisione del nostro sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e in materia doganale.
Per quel che concerne le sanzioni penali, attraverso le modifiche e le integrazioni apportate al D.Lgs. n.74/2000, in tema di omessi versamenti di ritenute certificate si è previsto che è soggetto alla reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai soggetti sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta, qualora il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante rateazione. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, il trasgressore è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 50.000 euro (nuova formulazione dell’articolo 10-bis del D. Lgs. n.74/2000).
In tema di omessi versamenti di IVA si è previsto che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, il trasgressore è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 (nuova formulazione dell’articolo 10-ter del D. Lgs. n.74/2000).
Peraltro, i reati di cui ai citati articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”. A tal fine, il giudice dovrà tener conto della “crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.”
L’articolo 2, del D.Lgs. n.87/2024, modifica ed integra il D.Lgs. n.471/97 che contiene le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi.
Le modifiche apportate consistono, principalmente, nella riduzione quantitativa delle sanzioni. Al riguardo, la sanzione edittale per i casi di omessa e di infedele dichiarazione è ridotta, rispettivamente, alla misura del 120% e del 70%, eliminando la discrezionalità tra sanzione minima e massima.
Il successivo articolo 3 modifica e integra il D.Lgs. n.472/97 concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
In particolare all’articolo 6 del D.Lgs. n.472/97 è stato inserito il comma 5-ter il quale dispone che non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione competente mediante i documenti di prassi dalla medesima emanati, provvedendo, entro i successivi 60 giorni dalla data della loro pubblicazione, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
Da ultimo segnaliamo che con la riforma è possibile compensare i crediti vantati dal contribuente con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati. Ai sensi dell’inserito articolo 28-sexies del DPR n.602/73, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del modello F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamentidi imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità da parte dell’amministrazione finanziaria. Per l’utilizzo in compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009, e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento. Tale compensazione è consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima. La menzionata compensazione si applica con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022; i termini e le modalità di compensazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Le innovazioni esaminate, come le altre indicate negli articoli 2,3,4 del D.Lgs. n.87/2024, si applicheranno alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.