Lavoro

Obbligo di iscrizione gestione separata per iscritti ad albi: chiarimenti INPS


Con il Messaggio 27 giugno 2024, n. 2403, l’INPS ribadisce l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche per i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale.

La Circolare INPS n. 107 del 2022

Si premette che l’INPS, nella Circolare n. 107/2022, a seguito sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2022 aveva recepito l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011.

Il Messaggio n. 2403/2024

L’INPS, con il Messaggio n. 2403/2024 in esame, in seguito ad altre pronunce della Corte Costituzionale, specifica il regime di prescrizione dei contributi per i soggetti titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi, ma devono iscriversi alla Gestione separata.

Nello specifico, la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 104/2022, ha confermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non solo per “i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche per i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.

Successivamente, con sentenza n. 238/2022, la Corte ha precisato che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, come nel caso specifico di ingegneri e architetti.

Infatti, secondo la Consulta, la finalità della Gestione separata INPS è quella di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento, ciò in virtù di un principio di “universalizzazione” della tutela previdenziale.

Con la recente sentenza n. 55/2024 la Corte Costituzionale, in continuità con quanto già sancito nella sentenza n. 104/2022 per gli avvocati del libero foro, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.

Da ultimo, con il Messaggio in esame, l’INPS chiarisce il dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi: il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’artt. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997,  applicabili ratione temporis.