Fisco

Adeguamento del magazzino. Istituiti i nuovi codici tributo


In relazione all’adeguamento delle esistenze inziali del “magazzino”, con la Risoluzione n. 30/E del 17 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo, dato che tale adeguamento comporta il pagamento di imposte sostitutive, in luogo di IRPEF, IRES e IRAP, nonché dell’IVA. 

L’articolo 1, ai commi 78-85, della legge n.213/2023 (legge di bilancio per il 2024), ha previsto, per gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del loro bilancio, la possibilità di adeguare, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, le esistenze iniziali di magazzino dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR (materie prime, merci e prodotti finiti).

Tale adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Se si procede all’eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:

a) dell’IVA determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che deve essere stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

Se si procede all’iscrizione di nuovi valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

A tale adeguamento, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Sulla base di tali disposizioni normative, la Risoluzione n.30/E del 17 giugno 2024 ha istituito i seguenti nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24 per versare le somme dovute in seguito all’adeguamento operato:

1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione, gli indicati codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, laddove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (“01” in ipotesi di pagamento della prima rata e “02” in relazione al pagamento della seconda rata) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (“02”).