Fisco

Determinazione del costo fiscale delle azioni acquisite per successione


Con la Risposta ad Interpello n.132/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di acquisizione di partecipazioni per successione, il costo fiscale, da assumere come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, aumentato degli oneri strettamente inerenti all’acquisizione della partecipazione medesima, compresa l’imposta di successione e donazione, anche se pagata all’estero.

La Risposta chiarificatrice è scaturita da un articolato quesito in cui il soggetto richiedente, residente ai fini fiscali in Italia, ha ricevuto, per successione come da testamento, azioni “di una società quotata di diritto francese”. Nella formulazione del quesito, il contribuente ha fatto presente che il lascito testamentario ha assunto rilevanza, ai fini delle imposte sulle successioni, sia in Italia, paese di residenza del de cuius, sia in Francia, paese alla cui disciplina normativa sono soggette le azioni ricevute. Al riguardo, è stato evidenziato che:

  • in Francia, l’attribuzione testamentaria delle azioni in favore del beneficiario ha scontato l’imposta nella misura del 60% in applicazione della normativa vigente in quel paese;
  • in Italia, il valore di mercato delle azioni, alla data di apertura della successione, è stato inserito nella dichiarazione di successione del de cuius “in relazione alla quale sarà tassato, ex lege, con aliquota dell’8%, attesa l’assenza di ogni legame parentale o di affinità tra il de cuius e il beneficiato”.

Ciò posto, si è chiesta la conferma che l’imposta assolta in Francia, in relazione al lascito testamentario, rilevi ai fini dell’articolo 68, comma 6, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR (DPR n.917/1986), quale onere accessorio all’acquisto delle azioni di cui tener conto ai fini del calcolo di “una possibile futura plusvalenza per la cessione dei medesimi strumenti finanziari”.

Nella sua Risposta, l’Agenzia delle Entrate, preliminarmente, si sofferma sulle disposizioni contenute nella vigente Convenzione internazionale, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, stipulata tra Italia e Francia, ratificata con legge 14 dicembre 1994 n.708. In particolare l’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione dispone che “I valori mobiliari e i diritti di credito che sono situati in uno Stato sono imponibili in questo Stato”.

Per quel che concerne la tassazione, l’articolo 11 della Convenzione, al paragrafo 1, prevede che “Se il defunto o il donatore, al momento del decesso o della donazione, era domiciliato in uno Stato, questo Stato detrae dall’imposta calcolata secondo la sua propria legislazione un ammontare uguale all’imposta pagata nell’altro Stato sui beni che, in occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, l’ammontare della detrazione non può superare la quota parte dell’imposta del primo Stato, calcolata prima della detrazione, corrispondente ai beni in ragione dei quali la detrazione deve essere accordata”.

Pertanto, in relazione alla fattispecie prospettata nel quesito, il legato testamentario riguardante le azioni è soggetto a tassazione concorrente in Francia, Stato in cui ha sede la società le cui azioni sono state oggetto del legato, e in Italia, Stato di residenza fiscale de cuius, con conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e pagamento della relativa imposta sia in Francia che in Italia. 

Ciò precisato, ai fini delle imposte sui redditi, in caso di cessione a titolo oneroso di tali azioni,  ai sensi del dell’articolo 68, 6° comma, del TUIR, per determinare l’eventuale plusvalenza il costo, da sottrarre al corrispettivo pattuito, deve essere aumentato di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione.

Infatti, come chiarito nella circolare n.165 del 24 giugno 1998, “ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza il costo o valore d’acquisto deve essere aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. Ciò implica che il contribuente può imputare ad incremento del costo di acquisto tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all’acquisto delle attività finanziarie della cui cessione si tratta (ad esempio: l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc.), ad eccezione degli interessi passivi dei quali il legislatore ha espressamente sancito l’esclusione”.

 

Quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, in conformità con la vigente normativa e la prassi relativa, ai fini della determinazione del costo fiscale delle azioni ereditate, è legittimo tener conto anche dell’imposta di successione assolta dal contribuente in Francia.