INPS, nuove disposizioni su versamenti e recupero di contributi
Con la circolare n. 43 del 06/03/2024 l’INPS è intervenuto disponendo la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito di calamità naturali.
Il Consiglio dei Ministri ha disposto che a seguito del verificarsi di eventi calamitosi e successiva deliberazione dello stato di emergenza, possono essere emanate disposizioni di legge che introducono interventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi a sostegno dei soggetti colpiti dai suddetti eventi eccezionali.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione senza applicazione di sanzioni e interessi, secondo i termini indicati dalla legge.
In caso di rateizzazione l’importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 50,00 euro.
La circolare in oggetto specifica anche gli effetti conseguenti al mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateizzazione: si definisce una modalità univoca che consenta la gestione del credito in funzione del recupero del medesimo nei confronti dei soggetti che non abbiano ottemperato a pagamenti dovuti in conformità alla normale e si prevede il relativo regime sanzionatorio.
Viene specificato che laddove il contribuente abbiamo comunicato all’Istituto la volontà di avvalersi del pagamento in modalità rateale, l’obbligo contributivo costituisce comunque un’obbligazione unica poiché la divisione in rate è solo una modalità per agevolarne il recupero.
Le singole rate non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.
Per questa ragione, il mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello dell’eventuale definizione agevolata in misura ridotta: i crediti residui verranno, dunque, affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili.
In caso di pagamento parziale delle rate, invece, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione, la quale potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista: in tal caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili.
L’INPS specifica, infine, che quanto riportato nella suddetta circolare è applicabile anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data della presente: “devono, pertanto, intendersi superate le relative precedenti istruzioni amministrative”.