Artigiani e commercianti: contributi INPS 2024. Aliquote e scadenze
Contributi Inps dovuti da Artigiani e Commercianti: pubblicate le aliquote aggiornate per il 2024, modalità e termini per il versamento.
Con la Circolare n. 33 del 7 febbraio 2024, l’INPS fornisce le disposizioni per la contribuzione – per l’anno corrente – dei soggetti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS.
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2024, sono pari alla misura del 24% (già raggiunta nel 2018) per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni e pari a 23,70% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.
Le aliquote per il 2024 sono le seguenti:
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Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
24% |
24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
23,70% |
24,18% |
La riduzione contributiva è applicabile fino al termine del mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni di età.
Per l'anno 2024, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.415,00 euro.
Il reddito minimo risulta aumentato rispetto all’anno precedente per effetto dell’adeguamento ISTAT in quanto si è registrata in misura del +5,4%, la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023.
Il nuovo reddito minimale determina un incremento nel 2024 della quota di contributi fissi versata dagli Artigiani e dai Commercianti.
Gli importi sono riportati nella tabella sottostante.
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità) | € 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità) | € 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Il contributo per l’anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.415,00 euro annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 55.008,00 euro.
Termini per il versamento
I contributi fissi dovranno essere versati in quattro rate – tramite modello F24 – alle scadenze che seguono:
- 16 maggio 2024 (1° rata)
- 20 agosto 2024 (2° rata)
- 18 novembre 2024 (3° rata)
- 17 febbraio 2025 (4° rata)
I contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale dovranno essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche ossia:
- Saldo 2023 e I acconto 2024 entro il 30 giugno 2024 (salva la possibilità di posticipare con la maggiorazione dello 0,40%)
- II acconto 2024 entro il 30 novembre 2024.
Agevolazioni contributive
Si ricorda che è prevista la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto (art. 59, c.15, L.449/1997).
Inoltre, è prevista la riduzione contributiva del 35% per i soggetti rientranti nel regime forfettario di cui all’art.1, c. 54, lett. a), L.190/2014.
I forfettari che hanno cominciato una nuova attività d’impresa nel 2023 ed intendono beneficiare nel 2024 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2024, come previsto dall’art. 1, c.83, L. 190/2014.