Lavoro

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica


Con il 31 dicembre 2023 termina la gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica stabilita dall’articolo 1, comma 109 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  

Circ. Inail n. 53 del 2023

L’Inail, con circ. n. 53 del 6 dicembre 2023 stabilisce che ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, per gli infortuni occorsi dal 1° gennaio 2024 e le malattie professionali denunciate dalla medesima data, si applica la tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’Inail, di cui al d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e al d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. La tutela comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo, comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni 5. Sono inclusi gli infortuni in itinere.

Non sono tutelati, invece, gli infortuni extra professionali e tutti gli eventi lesivi non avvenuti in occasione di lavoro, ossia non ricollegabili allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, ovvero aggravati dalla finalità lavorativa. Continuano a essere esclusi dall’assicurazione Inail i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’Inpgi.

Le prestazioni economiche Inail, tranne l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili. Il diritto per conseguire le prestazioni, infine, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello di manifestazione della malattia professionale.

L’art. 53 del d.p.r. 30 giugno, 1965, n. 1124 come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, dispone che qualunque medico che presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. L’obbligo si considera correttamente assolto, come chiarito dal Ministero della salute con la circolare n. 7348 del 17 marzo 2016, ogni qualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Inail.