Fattura “tax free” da consegnare al cessionario
È illegittima la mera comunicazione al cessionario del codice generato dalla procedura OTELLO al momento della ricezione dei dati della fattura “tax free”, senza che al cessionario sia consegnata anche una copia cartacea della fattura già emessa in modalità elettronica.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 485 del 19 luglio 2021, proposto da una società di intermediazione “tax free” che si occupa del rimborso dell’IVA ai turisti extracomunitari contestualmente alla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione europea.
Il dubbio che si pone è se il comma 1 dell’art. 4-bis del D.L. n. 193/2016, nel prevedere che l’emissione delle fatture relative alle cessioni in esame deve essere effettuata in modalità elettronica, debba essere interpretato ritenendo sufficiente l’emissione della fattura “tax free” in modalità elettronica per il tramite del servizio OTELLO 2.0 (ovvero della procedura che digitalizza il visto da apporre alle fatture tax free emesse in modalità elettronica) e la successiva comunicazione all’acquirente, in forma analogica e/o elettronica, del codice che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema, senza che sia parimenti necessario stampare, e dunque fornire all’acquirente, anche una copia cartacea dell’anzidetta fattura “tax free”, già emessa in modalità elettronica.
Ad avviso dell’istante, l’incertezza è dovuta all’apparente contradditorietà delle disposizioni attuative rispetto alle indicazioni riportate sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Dalle determinazioni n. 54088/D/2018 e n. 54505/D/2018 sembrerebbe che, in linea con il citato art. 4-bis, comma 1, del D.L. n. 193/2016, la fattura deve essere emessa dal merchant in modalità elettronica e deve essere esclusivamente messo a disposizione dell’acquirente un documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema, con eventuale indicazione dei dati riepilogativi della transazione intercorsa.
Nulla viene, pertanto, previsto in merito alla necessità di consegnare al medesimo acquirente anche una copia cartacea della fattura già emessa in modalità elettronica, diversamente da quanto pare emergere da portale web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che nella sezione dedicata al “rimborso IVA” precisa che il viaggiatore, al momento dell’acquisto, deve aver cura di verificare che sulla copia della fattura ricevuta dal negoziante sia presente il codice richiesta che attesta l’invio della stessa ad OTELLO, sembrando dunque che il viaggiatore debba ricevere materialmente una copia della fattura “tax free”.
Nell’esaminare la questione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non risulta conforme all’art. 4-bis del D.L. n. 193/2016 la mera comunicazione al cessionario del codice generato dalla procedura OTELLO al momento della ricezione dei dati della fattura.
Infatti, in base all’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, la fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente.
Tale principio non è derogato dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 e dall’art. 4-bis del D.L. n. 193/2016, i quali impongono, seppure con le peculiarità del caso (nella specie, la necessità che sulla fattura venga riportato il codice che attesta la ricezione dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria), che il documento possa considerarsi esistente e, quindi, emesso solo nel momento in cui entra nella disponibilità del cessionario, al quale deve essere, appunto, consegnato.