Dogane ed e-commerce, nuovi adempimenti semplificati e chance per gli operatori
L’eliminazione delle franchigie IVA ed il sistema dazi in esenzione per i beni di modico valore
Torna l’IVA sulle spedizioni di valore fino a 22 euro. Da luglio 2021 non sarà più applicabile l’esenzione prevista dall’art. 23 della direttiva 2009/132/CE e dunque, per tutte le operazioni di importazione dovrà essere corrisposta l’Iva in dogana. L’art. 3 della direttiva 2017/2455 ha infatti soppresso l’intero titolo IV della direttiva 2009/132/CE comportando importanti novità per quanto concerne gli obblighi dichiarativi all’importazione.
E proprio in virtù della predetta esenzione infatti, il regolamento delegato (UE) 2015/2446 ha previsto la possibilità di dichiarare le merci in franchigia mediante la presentazione in dogana di una dichiarazione con set dati semplificato, anziché mediante una dichiarazione in dogana completa. L’esonero dall’obbligo dichiarativo si spiega proprio alla luce del beneficio tributario - a vantaggio di tali merci - consistente nella previsione di una franchigia IVA che si univa a quella esistente per i dazi.
Sul fronte daziario infatti, l’esenzione per le merci il cui valore intrinseco non superi complessivamente 150 euro per spedizione (prevista dall’art. 23 del reg. 1186/2009) consente l’immissione in libera pratica delle stesse senza pagamento di detti tributi, in un sistema che era di fatto analogo a quello IVA seppure ad esso disallineato con riferimento agli importi.
La duplice esenzione tributaria inizialmente prevista avrebbe infatti consentito, alle spedizioni di modico valore (inferiore a 22 euro), di viaggiare sui binari paralleli delle franchigie dal dazio e dall’IVA. L’abolizione di quest’ultima franchigia ha però alterato tale meccanismo e, per regolare tale disallineamento, è stato introdotto il reg. 2019/1143 che: (i) sul versante IVA, ha limitato la possibilità di presentare dichiarazioni semplificate fino alla data di abolizione della relativa franchigia; (ii) sul versante dei dazi, ha esplicitamente previsto la possibilità di presentare dichiarazioni semplificate (in considerazione dell’esenzione dal dazio), anche in seguito all’abolizione della franchigia IVA.
In sintesi, dal 1° luglio 2021 resteranno solo due modalità operative: bolletta doganale completa per merci sopra i 150 euro e bolletta doganale semplificata per quelle di valore inferiore.
Le dichiarazioni con set dati ridotto (DAU H7)
Per facilitare le dichiarazioni delle merci in franchigia, ossia quelle di valore trascurabile o modico (i cosiddetti bassi valori), il Reg. Ue n. 1143 del 2019 ha modificato le regole tecniche di redazione delle dichiarazioni doganali, consentendo il flusso di operazioni più semplici, in linea con il minor rischio recato da prodotti a dazio zero in quanto in franchigia ex Reg. Ue n. 1186/2009 e non soggette a divieti e restrizioni.
Si rileva infatti l’avvenuta introduzione di una speciale dichiarazione doganale di importazione (sempre con regime 4000) con set di dati super ridotto particolarmente utile in quando semplice e, di fondo, meno costoso per la sua gestione: si tratta del c.d. modello H7, il cui sostegno normativo è recato dal rinnovato articolo 143 del Reg. UE n. 2446 del 2015 e dalla relativa colonna H7 dell'Allegato B del medesimo Regolamento.
È bene osservare però, che il ricorso a tale modello rappresenti una opportunità per le imprese e non un obbligo, spettando al dichiarante optare per il set di dati più appropriato allo specifico sdoganamento delle merci (semplificato H7, standard H1 o, se applicabile, set di dati H6, previsto per gli operatori postali), ivi compreso dunque quello tradizionale.
La dichiarazione doganale standard (H1) rimane dunque un'opzione per dichiarare l'importazione di spedizioni di basso valore nell'UE, restando invece addirittura obbligatoria per alcune speciali tipologie di merci quali i prodotti soggetti ad accisa o beni soggetti a particolari controlli, ecc.). La dichiarazione in dogana con set di dati H7 può invece essere presentata da qualsiasi soggetto e può essere utilizzata per i seguenti metodi di riscossione dell'IVA: (i) lo schema di importazione IOSS; (ii) le disposizioni speciali per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione; (iii) meccanismo standard di riscossione dell'IVA.
In questo scenario, però, il cosiddetto set di dati super ridotto H7 contiene una serie dati destinata a facilitare realmente l’attuazione degli aspetti doganali relativi al pacchetto IVA e-commerce.
Allegato all’H7, è ad esempio necessario indicare sul DAU il numero di identificazione o di riferimento di qualsiasi documento unionale, internazionale o nazionale (come la fattura) che sia univocamente associato all’operazione, oltre agli eventuali certificati e licenze relativi alle merci oggetto della dichiarazione.
È poi necessario inserire il nome e l’indirizzo della parte a cui la merce viene effettivamente spedita (ovvero il destinatario finale aziendale o privato). È questo uno dei punti maggiormente sensibili sollevati dalle imprese coinvolte, operativamente in difficoltà nell’individuare i soggetti destinatari dei beni in un momento utile per la dichiarazione, anche se questo profilo sarà semplificabile.
In ultimo, si deve indicare sempre la sottovoce del codice del Sistema Armonizzato (HS a 6 cifre). È questo, in conclusione, il punto cardine delle novità normative in esame e delle relative semplificazioni. La dichiarazione a sei cifre è comunque accurata e sofisticata, impossibile da operare sul lato import senza un opportuno coordinamento con i mittenti; non a caso, fino al 1° luglio 2021, in Italia è rimasto in vigore il memorandum per i corrieri aerei, come liberalizzato dal sistema di smart platform for import. Ora questi sistemi sono superati ed il raccordo con i mittenti (piattaforme, spedizionieri, consolidatori, ecc..) è decisivo per avere la migliore approssimazione possibile circa la voce doganale a sei cifre che, una volta giunte le merci nell’UE, deve essere dichiarata all’importazione anche per finalità di prevenzione di frodi ed illeciti.
Le altre franchigie doganali e le semplificazioni P4I
A questo insieme di opzioni, si aggiungono poi tutte le altre franchigie speciali pure previste dal Reg. n. 1186/09, tra le quali è necessario rammentarne almeno tre: quella prevista per le operazioni tra privati (valore intrinseco inferiore a 40 euro), quella prevista per le campionature di beni destinati a finalità di prospezione commerciale e quelle legate ai cambi di residenza ed ai trasferimenti delle proprietà personali, spesso di elevato valore.
Tornando alle franchigie standard legate al valore, quasi sempre ora collegate all’e-commerce, si osserva come gli Stati attraversano ora una fase transitoria in cui è ancora possibile importare merci di modico valore mediante semplice presentazione dei beni in dogana, in Italia funzionante orai da anni con un sistema di “memorandum” convenzionali del tutto peculiare ed in via di pieno superamento con il regime transitorio del c.d. “platform for import” (c.d. P4I) e con quello normativo prossimamente a regime.
Ad ogni modo, proprio l’incremento delle operazioni verificatosi nel 2020 in tale campo (con tendenza all’aumento del volume di spedizioni di modesto valore), ha infatti reso necessario introdurre importanti semplificazioni: una di queste è la riduzione del set di dati da indicare in dichiarazione per le merci che non siano soggette a divieti o restrizioni. A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 40/2020 e la successiva determinazione prot. 344919/20 ed alla conseguente 100615/21, al fine di indicare la procedura a cui l’operatore deve dare avvio per ottenere l’autorizzazione alla predetta semplificazione e che si è in attesa di conoscere come si intersecherà con le novità del 1 luglio 2022 e con il sistema di intefaccia tra i DAU doganali ed il sistema IOSS IVA.