Imprese sociali e cooperative sociali, utilizzo di sedi e locali
Il 22 marzo 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato riscontro ad un quesito di interesse per le cooperative sociali e più in generale per le imprese sociali: può ritenersi applicabile anche per loro quanto contenuto all’articolo 71 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, vale a dire la possibilità di svolgere le loro attività indipendentemente dalla destinazione d’uso del locale nel quale esse operano? La Nota 3959 del Ministero risponde di no, la disposizione dell’articolo 71, comma 1 del codice del Terzo settore è applicabile a tutti gli Enti del Terzo Settore ma inapplicabile nei confronti delle imprese sociali e delle cooperative sociali.
La norma in oggetto dispone che le sedi ed i locali degli Enti del Terzo Settore dove vengono svolte le attività istituzionali,
sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso dei locali stessi indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica. Unica eccezione risiede nel fatto che le attività svolte non devono essere di tipo produttivo.
Ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 112/2017, le imprese sociali esercitano stabilmente e principalmente una attività di impresa e quindi di tipo produttivo, e a nulla vale che l’attività svolta rientri in una attività di interesse generale perché essa è svolta in modalità di impresa.
In generale, le norme del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) si applicano alle
- imprese sociali, solo in quanto compatibili con la loro norma primaria (art. 1 comma 5 del D.Lgs. 112/2017);
- cooperative sociali, solo in quanto compatibili con la loro norma primaria (art. 1 comma 4 del D.Lgs. 112/2017, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative che è la Legge 381/1991) pur acquisendo di diritto la qualifica di impresa sociale.
La ragione del necessario chiarimento risiede nella sentenza n. 519 del Tar dell’Abruzzo del 25 ottobre 2019 scorso dove viene riconosciuto ad una associazione di promozione sociale il principio di indifferenza urbanistica sancito dall’art.71 del Codice del Terzo Settore per un’area di un’attività di campeggio che sarebbe stata messa a disposizione soltanto per i propri soci. A parere del Tribunale, ciò consente di configurare l'attività svolta come attività di promozione sociale intesa come attività turistica di interesse sociale.
Anche qui però è palese la situazione di incompatibilità con una impresa sociale: per l’associazione di promozione sociale l’area in questione è messa a disposizione dei soli soci e ciò rispecchia la finalità dell’ente ma nel caso di una impresa sociale questa ipotesi non è consentita in quanto una impresa sociale non può limitare l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
In seguito anche il Consiglio di Stato con propria decisione n. 3803 del 15 giugno 2020 e successivamente il Tar del Lazio con la recente sentenza n. 1429 del 3 febbraio 2021 hanno riconosciuto la piena applicazione della norma contenuta nell’articolo 71 del Codice del Terzo Settore: nel primo caso venne concesso l’utilizzo di un locale commerciale da parte di una associazione religiosa allo scopo di svolgere una attività di interscambio culturale mentre nel secondo caso viene concesso ad una associazione sportiva dilettantistica di adibire a palestra un preesistente magazzino.
Concludendo, l’utilizzo dei locali da parte degli Enti del Terzo Settore non è vincolato da norme urbanistiche.
Ciò non vale per le imprese sociali e per le cooperative sociali.