Il requisito dell'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente
Con la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di requisito dell'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente nell’ambito delle ritenute fiscali negli appalti.
La questione
Trattasi della richiesta di chiarimenti di un’associazione circa la corretta applicazione del criterio di "strumentalità" relativo all'utilizzo, da parte del fornitore del servizio, di beni di proprietà del committente, nello svolgimento della prestazione nell’ambito di un contratto per l'affidamento a terzi di opere e servizi.
L’istante fa riferimento, nello specifico, a un appalto riguardante l’installazione di nuovi manufatti che, sebbene forniti dal committente per sostituire i pannelli non più funzionanti, non può essere considerato come utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso, ma come "oggetto dell'appalto"; questa interpretazione, secondo l’associazione, trae spunto da quanto affermato nella Circolare n. 1/2020, secondo cui i beni strumentali sono “macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi”.
L'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge n. 157/2019, ha introdotto nel D.Lgs. n. 241/1997, l'art. 17-bis (rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”), il cui comma 1 impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama i presupposti applicativi dell'intera disciplina dettata dll'art. 17-bis, ossia:
- l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
- l’affidamento che deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- i contratti di affidamento che devono essere caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve avvenire “con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Quindi:
- i beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali;
- l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità della disciplina in esame.
Con specifico riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate fa presente che per valutare l’applicabilità della norma, occorrerà considerare gli effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro di sostituzione dei manufatti, ad esempio, l'attrezzatura necessaria per smontarli e rimontarli ed eventuali mezzi per il trasporto all'interno del sito d'impianto.
Pertanto, sulla scorta degli elementi dati, l’Agenzia conclude che se i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non sono di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.