Principi Contabili. In consultazione il nuovo Rendiconto Finanziario
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in consultazione la Bozza del nuovo Principio contabile “OIC10-Rendiconto Finanziario”. Le proposte ivi contenute non si limitano solo nuove regole classificatorie ma riguardano anche l’introduzione di casistiche non trattate fino ad ora in maniera dettagliata.
L’articolo 2423, comma 1, del codice civile prevede che per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.
Il successivo articolo 2425-ter prescrive che “dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con soci”.
Sulla base di tali presupposti è stato emanato il principio contabile “OIC 10 - Rendiconto finanziario” con lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione di tale prospetto che deve fornire informazioni al fine di valutare la capacità dell’impresa di generare o ottenere flussi finanziari ed esaminare le loro modalità di impiego.
Grazie all’individuazione delle cause sottostanti alla variazione delle disponibilità liquide nell’esercizio, il Rendiconto finanziario permette di:
- analizzare la capacità della società di autofinanziarsi, evidenziando se le risorse necessarie al mantenimento ed allo sviluppo dell’attività derivano dall’attività operativa, dalla dismissione di attività immobilizzate e attività finanziarie non immobilizzate o dal ricorso a fonti di finanziamento;
- esaminare la situazione finanziaria della società, con particolare attenzione ai profili di
- liquidità e solvibilità;
- analizzare la performance di periodo in termini di rapporto tra risultati di competenza e flussi monetari, con particolare riferimento alle dinamiche del capitale circolante operativo.
Il Rendiconto finanziario deve, quindi, presentare le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio, rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa, espressi anche in valuta estera.
I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide e sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie:
- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività di finanziamento.
L’attività operativa comprende generalmente le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento.
L’attività di investimento comprende le operazioni finalizzate a ottenere o a cedere la disponibilità di immobilizzazioni materiali e immateriali, di attività finanziarie, iscritte nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante, nonché i flussi finanziari derivanti dai proventi da queste ultime generate.
L’attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, nonché i flussi finanziari derivanti dagli oneri connessi al servizio del debito.
In appendice al principio sono stati predisposti due esempi di redazione del Rendiconto finanziario, rispettivamente: con il metodo diretto e con il metodo indiretto.
Tutto ciò premesso, nella Bozza posta in consultazione, l’OIC, al fine di aggiornare ed integrare il principio, avanza alcune proposte, richiedendo il loro parere ai partecipanti alla consultazione, “sia in termini di applicabilità per il redattore del bilancio, sia in termini di capacità di fornire informazioni utili per il lettore del bilancio”. Riportiamo qui di seguito alcune di tali proposte.
1. L’OIC propone che, nella redazione del prospetto con il metodo indiretto, per la determinazione dei flussi finanziari dell’area operativa, il rendiconto finanziario assuma come unico punto di partenza l’utile (o la perdita) ante imposte, eliminando la possibilità di partire dall’utile (o la perdita) d’esercizio.
2. L’OIC propone di classificare gli interessi incassati/pagati e i dividendi incassati in funzione della natura dell’operazione sottostante, pertanto:
- i dividendi e gli interessi incassati sono classificati nell’area delle attività di investimento;
- gli interessi pagati sono classificati nell’area delle attività di finanziamento.
3. L’OIC propone di mantenere coerenza tra i criteri classificatori adottati nello stato patrimoniale e la classificazione dei flussi finanziari derivanti da operazioni di factoring e reverse factoring nel rendiconto finanziario redatto con il metodo indiretto.
4. L’OIC propone di richiedere un’informativa più analitica sulle voci residuali rilevanti (come gli “altri elementi non monetari”), al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità del prospetto.
Le eventuali osservazioni da parte dei partecipanti alla consultazione devono essere inviate entro il giorno 31 luglio 2026 all’indirizzo e-mail: staffoic@fondazioneoic.eu.
La versione definitiva del nuovo principio OIC 10 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.