Adempimenti & Dichiarazioni

F24: nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute per il recupero dell’ICI


Con la risoluzione n. 12 del 24 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione di nuovi codici tributi per il versamento delle somme dovute per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. 16 settembre 2024, n. 131.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2025 ha definito i termini per la presentazione della dichiarazione per il recupero dell’aiuto concesso con la normativa di esenzione dell’imposta comunicale sugli immobili (ICI), di cui all’art. 7, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Si definiscono altresì i termini per il versamento e la disciplina e la misura degli interessi applicabili.

Con il successivo decreto del MEF del 4 febbraio 2026, è stato approvato il modello di dichiarazione, comprensivo di istruzioni e specifiche tecniche.

I soggetti devono dunque presentare, entro il 31 marzo 2026 ed esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell’ICI relativamente al periodo compreso tra il 2006 e il 2011. Il versamento è successivamente effettuato entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine.

Si specifiche che le somme comprensive degli interessi possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo, se tali somme sono superiori a 100.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha dunque istituito i seguenti codici tributo, per consentire il versamento, tramite modello F24, di tali somme:

  • “3974” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
  • “3975” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
  • “3976” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
  • “3977” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
  • “3978” denominato “Sanzioni da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
  • “3979” denominato “Interessi da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”.

Tali codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con le seguenti indicazioni:

  • nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale de lComune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  • lo spazio “Ravv.” deve essere valorizzato solo in caso di ravvedimento;
  • lo spazio “Immob. variati” deve essere valorizzato solo se siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
  • gli spazi “Acc.” e “Saldo” devono essere entrambi valorizzati;
  • nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
  • nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce l’imposta, dal 2006 al 2011, nel formato “AAAA”;
  • in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

L’AdE istituisce altresì, per consentire il versamento tramite il modello F24 “Enti Pubblici” (F24EP), i seguenti codici tributo:

  • “344E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni- Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
  • “345E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
  • “346E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
  • “347E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
  • “348E” denominato “Sanzioni da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
  • “349E” denominato “Interessi da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”.

I codici tributo sono esposti nella sezione IMU-TASI con il valore “G”, con le seguenti indicazioni:

  • nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  • nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, il valore “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (nessun ravvedimento); nel terzo carattere di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999;
  • nel campo “riferimento B”, dell’anno cui si riferisce l’imposta, dal 2006 al 2011, nel formato “AAAA”.