IVA ridotta al 10% per i dispositivi medici oculari
Ai dispositivi medici oftalmici, quali gli spray oculari e le soluzioni oftalmiche in gocce oculari, si applica l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per i medicinali.
A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 303 del 4 dicembre 2025, che ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo del n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che assoggetta a IVA, con l’aliquota ridotta del 10%, i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.
La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) fa rientrare i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata tra i beni le cui cessioni sono soggette alla predetta aliquota IVA ridotta.
Come più volte puntualizzato dalla prassi amministrativa, la citata norma di interpretazione autentica non riguarda tutti i dispositivi medici, ma solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un proprio parere di accertamento tecnico dei prodotti in questione, ha attestato la classificazione dei beni nell’ambito del Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata, nella voce 3004 della Tariffa e, in particolare, nel Codice NC 3004 90 00: “Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:; - altri”.
Di conseguenza, alle cessioni di tutti i prodotti in questione è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al richiamato n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.