Economia

Commissioni dovute dalla casa madre estera a broker e agenti e ritenuta d'acconto


Con la Risposta a interpello 5 novembre 2025, n. 286, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il ruolo di sostituto di imposta della stabile organizzazione italiana per le commissioni dovute dalla casa madre estera a broker e agenti che operano nel mercato assicurativo italiano.

La fattispecie

In breve, nel caso in esame, un'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Belgio ha adottato un modello operativo che prevede l'esternalizzazione delle attività di sottoscrizione delle polizze e le correlate attività, per il mercato UE e SEE (Spazio economic europeo), ai Managing Agent.

La compagnia è autorizzata alla prestazione di servizi assicurativi anche in Italia, registrata come sede secondaria e autorizzata all'esercizio dell'attività in regime di libertà di stabilimento dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

In tale contesto, SO ITA (sede secondaria in Italia) svolge attività di supporto a beneficio della propria casa madre, cioè: servizi amministrativi e legali; servizi di gestione degli obblighi di compliance, inclusi quelli relativi all'imposta sulle assicurazioni; servizi di commercializzazione delle soluzioni assicurative rivolti alla platea dei corrispondenti operativi nel mercato italiano, attraverso l'organizzazione di eventi dedicati alla presentazione della realtà aziendale dell'istante e delle opportunità di business offerte dalla potenziale collaborazione con quest'ultima.

Per quanto riguarda i flussi finanziari, la stabile organizzazione, in un caso, riceve i premi assicurativi al netto delle provvigioni spettanti ai broker locali e ai Coverholder, mentre in un altro, trasferisce i premi ai Broker accreditati comprensivi delle provvigioni.

La società chiede quindi se la stabile organizzazione debba applicare sulle provvigioni, nelle due fattispecie appena descritte, la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Principi normativi

Si rammenta che l'art. 25-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che i soggetti passivi d’imposta indicati nell'art. 23, comma 1, stesso D.P.R. n. 600/1973, escluse le imprese agricole, che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

La norma si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti: in questi casi, la sede distaccata agisce come rappresentante fiscale del soggetto estero, assumendo gli obblighi tributari connessi all’attività svolta nel territorio italiano.

L'art. 1, comma 89, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha modificato il comma  5 dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, il quale dispone, per i soggetti ivi indicati, l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto.

Tuttavia, per effetto della modifica, il regime di esonero non si applica più agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva (v. Circolare n. 7/E/2024).

Soluzione delle Entrate

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, la quale ha sostenuto che, non essendo parte dei rapporti di provvigione e non disponendo delle informazioni necessarie, SO ITA non potesse qualificarsi come soggetto obbligato alla ritenuta (sostituto d'imposta) ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria si è espressa in senso contrario.

Infatti, con riferimento ai due casi esposti dalla contribuente, l'Agenzia Entrate ritiene che sia il trasferimento da parte dei corrispondenti locali alla stabile organizzazione dei premi assicurativi al netto delle provvigioni sia il successivo pagamento ai broker accreditati rappresentano il momento del pagamento delle provvigioni.

Per effetto degli stessi principi, la stabile organizzazione italiana di un soggetto estero assume il ruolo di sostituto di imposta per i redditi corrisposti nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.

Pertanto l'Agenzia Entrate conclude affermando che la SO ITA riveste il ruolo di sostituto d'imposta, dovendo operare la ritenuta sulle provvigioni al momento del pagamento, sia che le somme siano trasferite al netto delle commissioni, sia che queste siano successivamente corrisposte a broker accreditati.