Contributo in conto impianti per lavoratori autonomi – Regime di tassazione
Con la Risposta a interpello 3 novembre 2025, n. 277, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi in conto impianti per gli esercenti arti o professioni ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
La fattispecie
Nel caso in esame, un professionista ha ottenuto nel 2025 contributi pubblici “in conto impianti” concessi dalla Regione per finanziare attrezzature acquistate nel 2022. Da quell’anno egli deduce le relative quote di ammortamento calcolate sul costo storico. I contributi “in conto impianti” servono ad acquistare beni strumentali, mentre quelli “in conto capitale” aumentano genericamente il patrimonio e quelli “in conto esercizio” coprono costi di gestione o integrano i compensi.
Ciò premesso, l'istante intende conoscere il corretto trattamento fiscale del contributo ricevuto, sulla scorta delle modifiche apportate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 192/2024, all'art. 54 del TUIR, con cui è stato introdotto dal 2024 (con effetto quindi dai redditi prodotti a partire dal 2024) il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF (che include tutte le somme percepite in relazione all’attività e le confronta con le spese sostenute, in modo analogo a quanto previsto per i redditi da lavoro dipendente).
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che i compensi percepiti nonché tutte le spese sostenute in relazione all'attività artistica o professionale svolta rilevano secondo il principio di cassa, fatte salve le deroghe espressamente previste tra le quali rientra l'ammortamento dei beni strumentali.
Ciò posto, in applicazione della nozione di ''costo effettivamente sostenuto" di un bene strumentale di cui alla Risoluzione n. 163/E/2001, nozione non modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024, l'Agenzia Entrate ritiene che, qualora i contributi in conto impianti siano percepiti nel medesimo periodo d'imposta in cui è stato acquistato il bene strumentale cui gli stessi si riferiscono, il costo di acquisito di tale bene, da assumere quale base di calcolo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, deve essere determinato al netto dei predetti contributi. Pertanto, non possono considerarsi sostenute le spese coperte dal contributo ricevuto, sicché il valore da attribuire al bene in questione è pari al costo di acquisto effettivamente sostenuto e, quindi, al netto del contributo ricevuto.
Ciò significa che i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRPEF.
Nel caso esaminato, considerato che il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all'acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, il professionista istante dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi.
Dal periodo d'imposta in cui sono percepiti i contributi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei predetti contributi.