Rimborso spese chilometriche addebitate al committente per la determinazione del reddito di lavoro autonomo
Con la Risposta all’interpello 23 ottobre 2025, n. 270, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fattispecie se il rimborso spese chilometrico analiticamente addebitato, pur in assenza di giustificativi fiscali di terzi, debba essere escluso dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.
Il quesito
Il caso di specie concerne un professionista che, nel 2025, ha emesso una fattura per compensi di consulenza, comprendente anche un “rimborso spese chilometriche”, calcolato sulla base dei chilometri percorsi e di una tariffa concordata con il cliente. Tali spese erano analiticamente indicate nella fattura e documentate tramite prospetti riepilogativi delle attività svolte, tragitti percorsi e dati di Telepass o Google Maps.
A fronte della descritta situazione, il contribuente ha chiesto quindi all’Agenzia delle Entrate se tali rimborsi chilometrici, pur in assenza di giustificativi di terzi (come scontrini carburante), potessero essere esclusi dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 600/1973, in forza dell’art. 54, comma 2, lett. b), del TUIR, che esclude dal reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente.
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia Entrate ricorda che l’art. 54 del TUIR, aggiornato dal D.Lgs. n. 192/2024, disciplina il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, stabilendo il principio di onnicomprensività, in base al quale tutte le somme percepite in relazione all’attività professionale concorrono alla formazione del reddito, salvo specifiche eccezioni.
Tra queste eccezioni, l’art. 54, comma 2, lett. b), del TUIR, prevede che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente in capo al committente.
Tale modifica normativa, tuttavia, entra in vigore solo dal periodo d’imposta 2025, per cui fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi le regole precedenti, secondo le quali anche i rimborsi analitici sono soggetti a ritenuta, se non accompagnati da giustificativi fiscalmente validi.
L’Agenzia delle Entrate, con l'interpello in esame ribadisce che l’esclusione dalla formazione del reddito e dalla ritenuta è subordinata a condizioni precise, e in particolare alla “analiticità” dell’addebito.
A tal fine, prché operi questa esclusione, è necessario che le spese:
- siano effettivamente sostenute in relazione all’incarico professionale;
- siano addebitate analiticamente, cioè indicate in modo puntuale e distinto dai compensi;
- siano comprovate da idonea documentazione, che permetta di verificare la natura, l’importo e la riferibilità diretta all’attività.
Nel caso in esame, secondo le Entrate, la documentazione fornita non è sufficiente a soddisfare il requisito dell’“analiticità”, in assenza di giustificativi fiscali di terzi (es. scontrini carburante, ricevute, ecc.).
Di conseguenza, il rimborso chilometrico concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 54, comma 1, TUIR ed è soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 (si rammenta che la ritenuta di acconto è un prelievo che viene operato dal committente di una prestazione professionale, sull’importo dovuto dal soggetto che ha effettuato la prestazione professionale. Il committente è chiamato a trattenere l’importo della ritenuta di acconto per versarlo all’Amministrazione finanziaria mediante modello F24).
L’Agenzia conclude ribadendo che la nuova disciplina (in vigore a pieno regime dal 2025) mira ad eliminare la criticità dell’assoggettamento a ritenuta di somme che non costituiscono effettivo reddito, ma ciò vale solo per i rimborsi realmente analitici e documentati. Nel caso del rimborso chilometrico calcolato a forfait, permane invece l’obbligo di tassazione.