Fisco

Contratti di locazione registrati tardivamente: calcolo delle sanzioni


Con la Risoluzione n. 56, pubblicata in data 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sanzione da applicare in caso di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili soggetti ad imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate si è allineata al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla modalità di determinazione della sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetti a imposta di registro.

Con particolare riferimento ai contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’art. 17, c. 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), prevede che l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno.

Pertanto, per tali contratti di locazione l’imposta può essere assolta:

  • annualmente, assumendo come base imponibile l’ammontare del canone relativo a ciascun anno oppure
  • in unica soluzione, avendo riguardo all’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso.

L’imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima -  anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte - deve essere versata nel termine di 30 giorni.

In caso di omissione della richiesta di registrazione o di tardiva registrazione, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 69 del TUR all’imposta dovuta.

Il dubbio che si origina riguarda proprio l’imposta dovuta ossia se la sanzione per tardiva registrazione debba essere commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto ovvero a quella calcolata sul canone annuale in caso di pagamento annuale.

Con le recenti sentenze di Cassazione, si è consolidato l’orientamento che prevede per i contratti di locazione di immobili urbani - di durata pluriennale - che la sanzione per tardiva registrazione di cui all’articolo 69 del TUR debba essere commisurata all’imposta dovuta sul canone pattuito per la prima annualità, qualora il contribuente decida di pagare annualmente l’imposta.

Con riferimento alle annualità successive alla prima trova, invece, applicazione la sanzione per tardivo versamento prevista dall’art.13 del D.Lgs. n. 471/1997.

L’Agenzia chiarisce inoltre che il contribuente, in presenza dei presupposti, può accedere al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.