Imposte sui redditi. Il calcolo degli acconti
Il prossimo 1 dicembre, essendo il 30 novembre un giorno festivo, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti di imposta relativi al 2025.
Le imposte per la quale devono essere versati gli acconti sono:
- IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
- IRES (Imposta sul reddito delle società)
- IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)
- Imposta sostitutiva del regime forfetario ex L. 190/2014
- Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi.
Si ricorda che gli acconti possono essere calcolati con:
- il metodo storico
- il metodo previsionale
Per effettuare il calcolo con il metodo storico, si parte dall'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP.
In assenza di disposizioni normative che impongono l’obbligo di ricalcolo degli acconti, per determinare l'acconto dovuto è dovuto l’acconto nella percentuale del 100% dell’imposta di riferimento risultante per l’anno precedente.
Con il metodo previsionale invece, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno, delle ritenute che verranno operate, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti. In questo caso si procede al versamento del 100% dell'imposta che si prevede di conseguire nell'anno di riferimento.
In alcuni casi, al verificarsi di modifiche sostanziali rispetto alla base imponibile su cui sono stati originariamente calcolati gli acconti e dunque al verificarsi di cambiamenti nel reddito per l’anno in corso o al verificarsi del riconoscimento agevolazioni fiscali che incidono sul reddito imponibile, può rendersi necessario rivedere gli importi del secondo acconto di imposta.
A titolo esemplificativo, i contribuenti IRES che nel 2025 prevedono di conseguire utili inferiori rispetto all’anno precedente o di realizzare una perdita possono ricalcolare il secondo acconto su base previsionale.
Non sempre invece, pur incidendo sul reddito imponibile e comportando una minore imposta da versare, le agevolazioni fiscali permettono il calcolo al ribasso degli acconti.
E’ il caso della maxi deduzione per l’assunzione di nuovi dipendenti, introdotta per l’anno 2024 dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 e prorogata fino al 2027 dalla L. n. 207/2024 (art.1, c. 399 e c. 400).
In questo caso, nella determinazione degli acconti non si deve tener conto del vantaggio fiscale operato dalla maxi deduzione.
Infatti, come specificato nell’art. 4, c.7, del D.Lgs. n. 216/2023 e poi successivamente chiarito anche con la Circolare dell’Agenzia Entrate n. 1/E/2025, per il calcolo degli acconti delle imposte sui redditi con il metodo storico, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza della maxi deduzione.
Anche in caso di utilizzo del criterio previsionale, è stabilito che non si deve tener conto delle disposizioni di proroga dell’agevolazione fiscale in oggetto.
Pertanto, i contribuenti hanno la possibilità di ricalcolare il secondo acconto, riducendolo rispetto a quanto dovuto secondo il metodo storico, se si hanno elementi oggettivi che giustificano una minore imposta per l’anno in corso.